Dimissioni

Il lavoratore può interrompere volontariamente il rapporto di lavoro rassegnando le dimissioni.

 

Queste hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne è a conoscenza e non è richiesta la loro accettazione, dal momento che si tratta di una dichiarazione di volontà unilaterale, libera nei motivi e irrevocabile.

 

Un'eventuale revoca è valida solo se manifestata prima che il datore di lavoro venga a conoscenza delle dimissioni o con il consenso dello stesso.

 

In caso di matrimonio o maternità della persona dimissionaria è necessario informare l'ufficio territoriale del lavoro, al fine di garantire che le dimissioni non sono state provocate da eventuali pressioni del datore di lavoro.

 

Il dimissionario è tenuto a fornire un periodo di preavviso, che consiste in un numero di giorni in cui il dipendente continua a lavorare dopo aver presentato le dimissioni e dipende dalla tipologia del contratto e dal livello. Se il lavoratore si dimette senza preavviso è tenuto a dare l'indennità di mancato preavviso.

 

Le dimissioni hanno invece effetto immediato se date durante il periodo di prova oppure se sussiste la possibilità di recesso del contratto per giusta causa, cioè se sono presenti dei fatti di gravità tale da interrompere il rapporto di lavoro.