Assenza per Malattia e Maternità

Assenza dal lavoro per malattia

 

Il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per malattia e di usufruire di un trattamento economico adeguato secondo i contratti nazionali collettivi. Al lavoratore assente per malattia spetta la retribuzione a carico del datore di lavoro e un'indennità di malattia a carico dell'INPS.

 

Sia in caso di contratto a tempo determinato che indeterminato il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro un certificato compilato dal medico di base, in triplice copia, da trasmettere all'azienda e all'INPS.

 

Nel caso di collaborazione a progetto, i giorni di malattia, come peraltro quelli di ferie, non vengono retribuiti.

 

Le assenze dal posto di lavoro devono essere giustificate da uno stato di salute che riduce la capacità lavorativa del soggetto o dall'impossibilità di essere presente sul luogo di lavoro per la necessità di seguire terapie specifiche.

 

ASL e INPS possono effettuare dei controlli al domicilio del lavoratore non appena viene comunicata l'assenza dal posto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore fosse assente ingiustificatamente alle visite di controllo sono previste riduzioni dell'indennità di malattia; se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi alla visita può essere licenziato.

 

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, invece, come da decreto legge 112 del 17 luglio 2008, sono previsti controlli sin dal primo giorno di malattia e retribuzione ridotta per i primi dieci giorni di assenza.



Astensione dal lavoro per maternità

 

Le donne in gravidanza hanno diritto ad un periodo retribuito di astensione dal lavoro, che normalmente va dall'ultimo o dagli ultimi due mesi precedenti il parto ai tre o quattro mesi successivi. Tuttavia si può richiedere la maternità anticipata se ricorrono determinate circostanze che devono essere comprovate da certificato medico.