Contratti di Lavoro

In Italia esistono molti tipi diversi di contratti di lavoro; nel 2003, con la riforma Biagi, sono state introdotte delle nuove tipologie, per cercare di dare al mercato del lavoro, da lungo tempo ormai in una situazione stagnante, una nuova dinamicità, rendendolo più flessibile. Tuttavia, nella pratica non tutte queste nuove forme di rapporti di lavoro vengono applicate frequentemente ed esse hanno anche avuto l'effetto negativo di aumentare la precarietà sul mercato del lavoro italiano, soprattutto per i giovani e le categorie di occupati meno protette.
I contratti disponibili al momento in Italia sono i seguenti:
Contratto a tempo indeterminato: è la tipologia di contratto più elevata, perché in esso non viene fissata una scadenza per il rapporto di lavoro; tuttavia, esso può essere interrotto da entrambe le parti, l'azienda ed il lavoratore. Nel primo caso si tratta di licenziamento, che deve essere fatto per una giusta causa (con licenziamento in tronco) oppure per motivi soggettivi (dipendenti dal lavoratore) o oggettivi (dipendenti da una causa esterna che coinvolge il lavoratore), entrambi con preavviso; nel secondo caso in cui lasciare il posto di lavoro sia una decisione del lavoratore si parla di dimissioni. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto; al momento della cessazione del rapporto ha diritto alla liquidazione, alle ferie e alla percentuale di tredicesima.
Contratto a tempo determinato: la durata complessiva deve essere inferiore a tre anni e può essere prorogato una sola volta. Il contratto può concludersi su iniziativa di una delle due parti oppure su accordo di entrambe o se c'è una giusta causa. Il lavoratore gode degli stessi diritti di quelli garantiti da un contratto a tempo indeterminato per la durata del contratto.
Contratto a progetto: il lavoratore assunto ha la possibilità di gestire la propria attività in autonomia, organizzandone modalità e tempistiche, attività che deve essere comunque correlata all'azienda per la quale si è firmato il contratto. Esso deve essere stipulato per iscritto e specificare progetto, durata, compenso e rimborsi spese.
Contratto di collaborazione occasionale: si tratta di un rapporto di lavoro in cui il lavoratore non esercita la sua attività per più di 30 giorni nell'arco dell'anno con lo stesso committente e la retribuzione non può superare i 5.000 €, sempre per committente. Il lavoratore può svolgere qualsiasi mansione e non gli è richiesto di aprire la partita iva.
Contratto di lavoro occasionale accessorio: è simile al lavoro occasionale, ma è rivolto in particolare modo alle categorie svantaggiate che devono reinserirsi nel mercato del lavoro, come i disoccupati da oltre un anno, gli studenti, i pensionati, gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Riguarda mansioni come lavori domestici o di giardinaggio, l'assistenza agli anziani e l'insegnamento privato, attività non soggette a tassazione. I limiti temporali e retributivi sono gli stessi del lavoro occasionale.
Contratto di inserimento: in sostituzione del vecchio contratto di formazione e lavoro (che rimane applicabile solo nelle amministrazioni pubbliche), questo contratto ha la funzione di inserire o reinserire il lavoratore nel mercato del lavoro tramite un percorso personalizzato volto ad avvicinare le sue competenze ad un determinato contesto lavorativo. Questo tipo di contratto ha delle limitazioni, sia per quanto riguarda i datori di lavoro che possono stipularlo (più che altro enti, associazioni di categoria, fondazioni e consorzi) che i soggetti a cui è indirizzato, che sono quelli meno tutelati (giovanissimi, disoccupati da molto tempo, persone con gravi handicap, ultracinquantenni senza lavoro, donne residenti in regioni meno sviluppate).
Contratto di somministrazione o staff leasing: è l'ex contratto interinale, chiamato anche lavoro in affitto in quanto il lavoratore è dato “in affitto” da un'azienda somministratrice ad una utilizzatrice.
Lavoro intermittente o a chiamata: il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha bisogno; il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato ed occorre che sia stipulato per iscritto; possono beneficiarne i disoccupati con meno di 25 anni e i lavoratori con più di 45 anni che sono stati licenziati. Il lavoratore percepisce come compenso il trattamento economico previsto dai contratti collettivi in proporzione alla prestazione eseguita, più un'indennità di disponibilità, che non può essere inferiore al minimo ministeriale, nei periodi in cui non lavora.
Contratto di apprendistato: rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, ha lo scopo di formarli per l'ingresso nel mercato del lavoro. Il datore di lavoro che stipula questo tipo di contratto gode di alcuni benefici contributivi.
Contratto con partita iva: è riservato ai lavoratori autonomi, come i consulenti, i liberi professionisti, i collaboratori. Per aprire la partita iva occorre rivolgersi all'Ufficio delle Entrate competente per territorio. Il lavoratore può scegliere tra diversi regimi contabili, dal più semplice al più complesso.
Contratto part-time: è un contratto che prevede una riduzione del normale orario di lavoro; può essere di tre tipi: orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero), verticale (attività svolta a tempo pieno, ma solo in determinati giorni della settimana, del mese o dell'anno) oppure misto (una combinazione dei due).






