Recessione dal Contratto
Se state cercando un alloggio in affitto in Italia, dovete sapere che la Legge Italiana prevede che stipuliate un contratto locativo ad uso abitativo. Questo contratto, una volta stipulato, può essere sempre però oggetto di recessione per una serie di motivi specifici.
Il recesso consiste nella possibilità per una delle parti, locatore o locatario, di annullare il contratto, cancellando con esso tutte le obbligazioni derivanti, anche senza il consenso della controparte.
Recesso del locatario
L'inquilino può recedere dal contratto, comunicando la cosa con sei mesi di anticipo (se non specificato diversamente nel contratto) attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le motivazioni devono essere indicate chiaramente e le cause di recesso devono essere considerate "gravi". Essendo però la definizione di "gravi motivazioni" del Codice Civile italiano poco chiara, la situazione spesso non è facilmente gestibile, in quanto il locatore difficilmente accetta la motivazione.
Recesso del locatore
Il locatore può recedere dal contratto, comunicando la cosa con sei mesi di anticipo (se non specificato diversamente nel contratto) attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il diritto di recesso si applica quando l'inquilino sia contravvenuto, in maniera inequivocabile, ad obblighi comportamentali o a requisiti previsti dal contratto. Gli obblighi comportamentali includono casi quali:
- l'interdizione alla cessione dell'alloggio, sia in maniera parziale che completa, ad una terza persona;
- l'interdizione all'utilizzo dell'abitazione per finalità illegali;
- l'imposizione di un'occupazione continuativa e regolare dell'alloggio;
- la necessità richiesta della propria presenza durante la stipulazione del contratto;
- l'inizio della fruizione dell'alloggio entro un mese (30 giorni) o 45 giorni se è un lavoratore fuori dai confini nazionali.
I requisiti previsti dal contratto variano a seconda del tipo e delle opzioni del contratto. Qualora il locatario non soddisfi più queste condizioni o presenti morosità (20 giorni dal mancato pagamento del canone o due mesi per quanto riguarda i costi aggiuntivi dell'affitto), il locatore può richiedere la recessione del contratto, estromettendo il locatario dall'abitazione.






