Trattamento Minimo
Il trattamento minimo è un’integrazione corrisposta dallo Stato ai pensionati che beneficiano di una pensione molto bassa, al di sotto di un limite stabilito dalla legge, ritenuto il minimo vitale. Tuttavia, le disposizioni riguardanti l'integrazione al minimo non si applicano alle pensioni calcolate esclusivamente sulla base del sistema contributivo.
Il livello minimo varia da un anno all’altro perché viene adattato all’inflazione. Per quanto riguarda il 2008, l’importo previsto corrisponde a 443,12 € mensili.
Lo Stato si impegna a pagare la differenza tra la quota maturata dal pensionato ed il livello del minimo vitale.
Requisiti
L’aiuto dello Stato viene concesso solo ai pensionati i cui redditi non superano una determinata soglia, anch’essa fissata di anno in anno. Più precisamente, viene stabilito un limite massimo di reddito per il beneficio dell’integrazione totale ed un intervallo tra soglie minime e massime di reddito per la corresponsione dell’integrazione ridotta. I redditi al di sopra di questo livello precludono il diritto d’integrazione.
Un altro requisito di cui tener conto è lo stato civile: se il soggetto non è coniugato, si fa riferimento esclusivamente al suo reddito, mentre, in caso contrario, occorre tenere in considerazione sia il reddito personale che quello di coppia. Entrambi i limiti di reddito, quello personale e quello complessivo dei coniugi, devono essere rispettati.
In caso contrario, il soggetto non potrà accedere all’integrazione.
Tuttavia, questo principio non si applica alle pensioni che precedono il 1994, per le quali vale solo il criterio del limite personale. Per quanto riguarda le rendite con decorrenza nel 1994, invece, vengono applicate le norme attuali ma è fissato un limite più alto.
Ecco le quote di reddito massimo per ottenere l'integrezione al minimo stabilite per l’anno 2008:
| Integrazione intera | Integrazione ridotta | Nessuna integrazione |
Reddito | 5.760,57 € | da 5.760,58 | 11. 521,13 € |
Reddito di coppia | 17.281,67 € | da 17.281,68 | 23.042,25 € |
Non vengono presi in considerazione redditi esenti dall’IRPEF, il reddito della casa di abitazione, la liquidazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, né le pensioni da integrare al minimo.
Per le persone coniugate vale che, anche se uno dei due tipi di reddito (personale o di coppia) è inferiore alla soglia, ma l'altro la supera, non c'è diritto al trattamento minimo.
Dal 2002 è stato introdotto il cosiddetto aumento al milione, ovvero una somma mensile fino a 516,46 €, garantita per tredici mensilità; esso è stato innalzato per il 2008 a 580,00 € ed è riconosciuto a soggetti precisi:
- ai titolari di pensione coperti dall'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti o dei lavoratori autonomi;
- ai titolari di pensione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- ai titolari di pensione garantita dai fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria;
- ai titolari di pensione o assegno sociale;
- ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi).
Inoltre, sono necessari anche dei requisiti precisi per quanto riguarda l'età anagrafica (70 anni, che possono essere ridotti a 65, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione) e il reddito:
- tetto di reddito personale per il 2008: reddito inferiore ai 7.540 € all’anno;
- tetto di reddito cumulato per il 2008: 12.682,67 € all’anno.






