Aliquote per Superstiti

Le aliquote previste per i superstiti di lavoratori dipendenti sono parificate a quelle per i superstiti dei privati dall’01/09/95. L’importo erogato ai beneficiari non può essere superiore al 100 % della pensione che sarebbe stata liquidata al parente defunto. Le quote per i familiari vengono calcolate in base alla somma spettante al pensionato non più in vita, tenendo conto anche dell’integrazione al minimo eventualmente prevista.
Le aliquote fissate per i superstiti sono elencate nella tabella seguente:

 

 

 

beneficiari

quota

coniuge

60 %

coniuge e 1 figlio

80 % (20 % al figlio)

coniuge e 2 o più figli

100 % (20% a ciascun figlio)

1 figlio

70 %

2 figli

80 %

3 o più figli

100 %

1 nipote

70 %

2 nipoti

80 %

3 nipoti

100 %

1 genitore

15 %

2 genitori

30 %

1 fratello o sorella

15 %

2 fratelli o sorelle

30 %

3 fratelli o sorelle

45 %

4 fratelli o sorelle

60 %

5 fratelli o sorelle

75 %

6 fratelli o sorelle

90 %

7 fratelli o sorelle

100 %

 

Bisogna tener conto di un ulteriore fattore determinante per il calcolo della pensione ai superstiti: il livello del reddito del familiare. Non costituiscono reddito le liquidazioni, l’abitazione di proprietà del superstite, in caso vi abitasse, le competenze arretrate oggetto di tassazione separata e pensioni di reversibilità del soggetto.


Se il titolare della pensione possiede altri redditi, essa viene ridotta come segue:

  • al 25 %, se il reddito annuo del familiare è superiore a 3 volte il trattamento minimo, ovvero per il 2008 pari a 17.281, 68 €;
  • al 40 %, se il reddito annuo del familiare è superiore a 4 volte il trattamento minimo, ovvero per il 2008 pari a 23.042,24 €;
  • al 50 %, se il reddito annuo del familiare è superiore a 5 volte il trattamento minimo, ovvero per il 2008 pari a 28.802,80 €.

 

La regola appena menzionata non vale però se il beneficiario della pensione è un figlio minore, uno studente o un soggetto inabile.