Requisiti e Calcolo
Il congedo di maternità spetta a vari soggetti: lavoratrici dipendenti, autonome, libere professioniste ed iscritte alla Gestione separata, lavoratrici domestiche, part-time e a domicilio.
A seconda del settore di lavoro, le madri devono presentare determinati requisiti per poter usufruire del diritto all’indennità:
- le lavoratrici dipendenti devono avere un lavoro che dia diritto a retribuzione al momento della richiesta dell’indennità, al fine di ottenerla;
- le lavoratrici autonome devono essere iscritte agli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, oppure di mezzadri o coloni e devono aver pagato i relativi contributi;
- le lavoratrici para-subordinate devono aver versato almeno tre contributi mensili nell’anno che precede i 2 mesi anteriori al parto;
- le lavoratrici agricole devono aver lavorato per un minimo di 51 giorni nei 12 mesi precedenti la gravidanza;
- le lavoratrici a domicilio beneficiano della tutela prevista dalla legge, limitatamente al divieto di licenziamento e all’indennità prevista per il congedo obbligatorio. Per ricevere l’indennità, le lavoratrici a domicilio devono riconsegnare le merci ed il lavoro al committente precedentemente al congedo obbligatorio per maternità;
- le lavoratrici part-time, sia esso orizzontale, verticale o ciclico, godono delle stesse prestazioni di tutela previste per le altre donne in maternità, a parte per quanto riguarda i riposi giornalieri per allattamento, che da due passano a uno;
- le lavoratrici domestiche sono sottoposte a condizioni meno favorevoli: pur avendo diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro, non godono del diritto a riposi giornalieri, permessi per malattia e astensione facoltativa. Inoltre, non è previsto il divieto di licenziamento tra l’inizio della gravidanza ed il primo anno d’età del bambino, mentre il diritto all’indennità sussiste solo quando siano stati versati dalla lavoratrice un anno di contributi nei due anni precedenti la gravidanza, oppure sei mesi di contributi nell’anno precedente, anche in ambiti di lavoro differenti.
Calcolo dell'indennità di maternità
L’indennità di maternità viene calcolata prendendo in considerazione la sesta parte della media effettuata tra le retribuzioni settimanali relative all’anno prima della gravidanza.
Le madri non lavoratrici, italiane, comunitarie o extra-comunitarie provviste di carta di soggiorno, ricevono un assegno dallo Stato, di cui la futura madre deve fare richiesta entro sei mesi dalla nascita del bambino.
Hanno diritto all’assegno le madri che hanno almeno tre mesi di contributi tra i nove ed i diciotto mesi prima del parto, oppure donne disoccupate o donne che si sono dimesse dal lavoro durante il periodo di gravidanza e che hanno almeno tre mesi di contributi tra i nove ed i diciotto mesi prima del parto.
Nel periodo di congedo di maternità, la lavoratrice dipendente riscuote un’indennità pari all’80 % della retribuzione media giornaliera.
Alle lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, coltivatrici dirette e mezzadre), alle colf ed alle lavoratrici agricole spetta l’80 % delle retribuzioni convenzionali stabilite per legge annualmente.
Per quanto riguarda le libere professioniste, l’importo è pari all’80 % dei 5/12 del reddito denunciato dalla lavoratrice due anni prima della gravidanza.
L’importo dell’indennità per le lavoratrici para-subordinate varia a seconda dei contributi accreditati, mentre le lavoratrici a domicilio ricevono l’80 % del salario medio contrattuale giornaliero.
L’indennità di maternità non è cumulabile con altri trattamenti per malattia, disoccupazione, cassa integrazione, infortunio.
- Assicurazioni
- Mutui e Prestiti
- Investimenti
- Pensioni
- Servizi






