Indennità di Malattia

 

Quando un lavoratore si ammala ha diritto ad un’indennità al posto della retribuzione, pari al 50 % della retribuzione media giornaliera nei primi 20 giorni e al 66,66 % nei giorni seguenti.

 
Beneficiari

L’indennità di malattia spetta agli operai nel settore industriale, terziario, agricolo o artigianale, ai soci di cooperative, agli impiegati del terziario, ai salariati del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, ai disoccupati, a coloro che sono stati sospesi dal lavoro, a patto che il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da più di 60 giorni, e ai parasubordinati.

I lavoratori parasubordinati hanno diritto all’indennità di malattia dal gennaio 2007, purché:

 

  • non siano titolari di assicurazione obbligatoria o di pensione;
  • nell’anno precedente la richiesta siano stati accreditati un minimo di tre mesi di contributi nella gestione separata, anche se non continuativi;
  • nell’anno precedente la richiesta, il reddito personale soggetto a contributo presso la gestione separata non superi il 70 % del massimale contributivo (cioé 88.699 € per il 2008).

 

Anche gli apprendisti possono godere del diritto all'indennità di malattia a partire dal gennaio 2007.

 

Qualora il lavoratore subordinato necessitasse di ricovero ospedaliero, avrebbe diritto ad indennità di malattia nel caso in cui:

 

  • il reddito personale soggetto a contributo presso la gestione separata non superi il 70 % del massimale contributivo;
  • l’accredito contributivo ammonti ad almeno tre mesi;
  • sia stato ricoverato presso strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale o da esso riconosciute.