Disoccupazione Ordinaria
La legge prevede un’indennità per i lavoratori, titolari di assicurazione contro la disoccupazione, che hanno perso il loro posto di lavoro.
L’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta al lavoratore che possiede due requisiti:
- minimo due anni di assicurazione per la disoccupazione;
- minimo 52 contributi settimanali nel biennio prima della cessazione del lavoro.
Possono usufruirne anche i disoccupati che prestavano attività presso aziende colpite da avvenimenti temporanei, di cui né i lavoratori né i datori di lavoro sono la causa (per esempio, crisi del mercato, carenza di lavoro etc.).
Al contrario, sono esclusi i lavoratori che si sono dimessi volontariamente, eccetto le lavoratrici in maternità e coloro che si sono dimessi per giusta causa (per esempio, mobbing, molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione etc.).
L'indennità viene riconosciuta dal 2008 per otto mesi che diventano dodici per i lavoratori che hanno superato i 50 anni. Ai lavoratori sospesi spetta per un massimo di 65 giorni. Il beneficiario può riscuotere l’indennità di disoccupazione ordinaria ridotta tramite bonifico bancario o postale, assegno circolare, oppure allo sportello di qualsiasi ufficio postale.
L’importo massimo dell’indennità è 858,58 € per il 2008 e può raggiungere 1.031,93 € per i lavoratori che ricevono una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 €.
Ottenere l'indennità
L’interessato deve presentare domanda all’ufficio INPS entro 68 giorni dal licenziamento, previa iscrizione sulle liste dei disoccupati presso il centro per l’impiego.
L’indennità smette di essere corrisposta qualora il disoccupato trovi un nuovo lavoro, abbia già percepito l’intero importo che gli spetta, diventi titolare di una pensione diretta o venga cancellato dalle liste di disoccupazione.
In caso il beneficiario dell’indennità prestasse un’attività di servizio per un minimo di cinque giorni consecutivi, il trattamento verrebbe interrotto e occorrerebbe presentare nuovamente la domanda al termine della prestazione lavorativa.
L’indennità è pari al 40 % della retribuzione che è stata corrisposta all’ex lavoratore nei tre mesi antecedenti il licenziamento. Ogni anno viene fissato un tetto massimo lordo.
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