Cassa Integrazione Straordinaria
La Cassa integrazione straordinaria è un’azione a favore di operai, intermedi, quadri o impiegati che lavorano presso:
- aziende industriali, artigiane, appaltatrici di servizi di ristorazione, mensa o pulizia o di vigilanza con più di 15 dipendenti nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- imprese di commercio, spedizione o di trasporto, agenzie turistiche o di viaggi con più di 50 dipendenti, escludendo gli apprendisti;
- imprese editrici che si trovano in difficoltà per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi d’azienda, fallimento o procedure concorsuali.
La Cassa integrazione straordinaria viene concessa seguendo il criterio della rotazione tra coloro che hanno le stesse mansioni.
Le lavoratrici in dolce attesa dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino non possono essere messe in cassa integrazione straordinaria.
L’indennità che i lavoratori ricevono è pari all’80 % della retribuzione che sarebbe spettata loro per le ore lavorative non effettuate. Anche in questo caso, viene stabilito ogni anno un tetto massimo relativo all’importo che il lavoratore in cassa integrazione può ricevere. Per il 2008, ad esempio, questo limite è di 858,58 € mensili per i lavoratori la cui retribuzione è pari o inferiore a 1.857,48 € lordi al mese (con una detrazione del 5,84 %).
La domanda per la cassa integrazione straordinaria deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo retribuito e non può essere fatta per periodo soggetti già a cassa integrazione ordinaria.
La cassa integrazione straordinaria viene corrisposta per:
- 12 mesi, in caso di crisi dell’azienda;
- 18 mesi, in caso di procedure concorsuali;
- 24 mesi, in caso di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione.
In ogni caso, non si può superare il limite massimo pari a 36 mesi in cinque anni.
La stessa impresa non può beneficiare contemporaneamente della cassa integrazione ordinaria e di quella sostitutiva.
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