Requisiti
Ai fini dell’assegno familiare il reddito non deve superare una determinata soglia, stabilita annualmente per legge. Si prende in considerazione il reddito prodotto al primo luglio dell’anno solare precedente, risultante dalla somma del reddito del richiedente e di quello dei familiari. Vengono calcolati tutti i redditi su cui è applicabile l’Irpef, mentre non vengono calcolate le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva infortunati, le indennità di accompagnamento a inabili civili, minori invalidi, ciechi e non deambulanti, le indennità a ciechi parziali e quelle a sordi prelinguali, le indennità di frequenza a invalidi civili e minori mutilati, le indennità di accompagnamento a titolari di pensioni di invalidità dell’INPS, gli assegni di superinvalidità relativamente alle pensioni privilegiate dello Stato, le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef, i TFR e le relative anticipazioni, i trattamenti di famiglia, gli arretrati delle integrazioni salariali. Al contrario, vengono presi in considerazione i redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo, professionale o d’impresa, redditi dei terreni, dei fabbricati, dell’abitazione principale, da capitale, gli assegni corrisposti dall’ex compagno, in caso di separazione o divorzio, gli arretrati per lavoro dipendente ed i redditi non soggetti a imposte.
Le tabelle con tutte le fasce di reddito e i valori relativi degli assegni famigliari sono consultabili anche sul sito web dell'INPS.
I limiti di reddito prevedono modifiche in casi particolari:
- se il richiedente è single è previsto un aumento del 10 %;
- se componenti del gruppo familiare sono totalmente inabili è previsto un aumento del 50 %;
- se il richiedente non è single e i componenti del gruppo familiare sono totalmente inabili è previsto un aumento del 60 %.
Altro caso particolare
Per quanto riguarda i familiari residenti all’estero di lavoratori stranieri in Italia, sono previsti assegni familiari solo se lo stato di cui sono cittadini contempla un trattamento di reciprocità. Gli interessati devono presentare il documento attestante lo stato di famiglia in Italia, il certificato di residenza dei familiari all’estero, tradotto in italiano, lo stato di famiglia nel paese di origine, anch'esso tradotto in italiano.
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