T.F.R.

Altra forma di pensione complementare è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

 

Tutti coloro che lavoravano in rapporti di lavoro dipendente al 31 dicembre 2006 devevano scegliere come destinare il loro trattamento di fine rapporto entro il 30 giugno 2007. Coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 2006 devono prendere la loro decisione al riguardo entro i primi sei mesi dalla loro assunzione. 

 

La scelta della destinazione del TFR può avvenire in modo esplicito o tacito.


Qualora il lavoratore dichiari di non voler destinare il TFR al fondo pensionistico, esso viene devoluto al Fondo di Tesoreria dell’INPS, se l’azienda ha più di 50 dipendenti, mentre rimane presso il datore di lavoro, nel caso l’azienda conti meno di 50 dipendenti. Nel caso il lavoratore scelga di trattenere il TFR in azienda, esso rimane con tutte le sue caratteristiche (quindi modalità di rivalutazione, possibilità di anticipazione, modalità di pagamento).

 

Per il TFR viene accantonato annualmente il 6,91 % della retribuzione lorda. Gli importi vengono rivalutati alla fine di ogni anno applicando un tasso ottenuto sommando il coefficiente fisso di 1,5 % ad uno variabile (75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi ISTAT).

 

Dopo che il lavoratore ha trascorso 8 anni presso lo stesso datore di lavoro, egli ha il diritto a chiedere un anticipo sul TFR maturato fino a quel momento fino ad un massimo del 70 %, per spese urgenti che è tenuto a motivare. In caso di morte del lavoratore, il TFR viene liquidato agli eredi legittimi.