Contributi Volontari per Dipendenti
I lavoratori dipendenti che decidono di porre fine alla loro attività lavorativa hanno il diritto di continuare a versare volontariamente i propri contributi per poter raggiungere i requisiti per la pensione o per aumentarne l'importo.
Requisiti
Si può procedere a versare i contributi volontari qualora si siano pagati:
cinque anni di contributi;
tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (per gli operai agricoli 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 per le donne ed i giovani; 65 contributi settimanali per chi svolge lavori stagionali per una durata inferiore ai sei mesi; 156 contributi settimanali per i collaboratori domestici);
un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori subordinati;
un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori a tempo parziale;
un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori dipendenti su base stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per cui non stati versati contributi obbligatori o figurativi.
L'autorizzazione a versare i pagamenti volontari non viene concessa nel caso in cui l'interessato svolga ancora un'attività di lavoro dipendente o autonomo, sia iscritto all'INPS o ad altre forme di previdenza obbligatoria o sia titolare di pensione diretta.
Un'altra categoria di lavoratori che può chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sono i lavoratori con figli che:
si astengono dal lavoro nei primi anni di vita del bambino;
si avvalgono dei permessi per allattamento;
si assentano dal lavoro per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni.
Anche i titolari dell'assegno di validità e gli iscritti alle assicurazioni estere possono accedere alla prosecuzione volontaria.
Calcolo dei Contributi
I contributi vengono calcolati applicando alla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la presentazione della domanda l'aliquota contributiva, prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria di lavoratori.
L'importo minimo di retribuzione su cui calcolare i contributi non può essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge (per l'anno 2008 177,42 €).
L'ammontare del contributo volontario varia a seconda della data di rilascio dell'autorizzazione:
per quelle rilasciate prima del 31 dicembre 1995 si applica l'aliquota del 27,87% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
per quelle rilasciate a partire dal 1° gennaio 1996 si applica un'aliquota del 30,87%.
Se la retribuzione media settimanale supera la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per il 2008 è pari a 783,94 €, si versa un ulteriore 1 %.
Per i lavoratori domestici l'aliquota applicata è del 12,9975 % sulla retribuzione media settimanale imponibile, per i contributi autorizzati entro il 1995, e del 15,9975% per quelli autorizzati dal primo gennaio 1996.
Il pagamento dei contributi volontari è trimestrale e sono previste le seguenti scadenze:
30 giugno per il trimestre gennaio/marzo;
30 settembre per il trimestre aprile/giugno;
31 dicembre per il trimestre luglio/settembre;
31 marzo per il trimestre ottobre/dicembre.
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