Lavoro all'Estero
Chi ha prestato attività di servizio all’estero può coprire questi anni di lavoro a proprie spese.
Il riscatto di periodi di lavoro all’estero è previsto solo nel caso in cui il soggetto interessato avesse svolto l’attività lavorativa in un Paese non convenzionato con l’Italia, anche nei casi in cui questi periodi siano stati assicurati presso lo stato straniero e nel caso si sia percepita una pensione per essi.
L’Italia ha infatti stipulato convenzioni con gli stati dell’Unione Europea, con l’Argentina, l’Australia, il Brasile, la Repubblica di Capo Verde, la Bosnia Erzegovina, il Liechtenstein, la Macedonia, la Norvegia, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia, l’Uruguay, gli Stati Uniti, il Vaticano e il Venezuela.
Se il soggetto ha lavorato in un Paese non convenzionato con l’Italia, può presentare domanda per il riscatto degli anni di lavoro svolti all’estero.
Requisiti
Si richiede che:
- il soggetto interessato (o i suoi famigliari in caso si tratti di una pensione per superstiti) possieda la cittadinanza italiana al momento della domanda di riscatto, anche se aveva una diversa cittadinanza nel periodo in cui ha prestato l’attività lavorativa all’estero;
- il soggetto interessato possegga documenti idonei a comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa;
- il periodo di lavoro da riscattare non sia già coperto da contribuzione in Italia;
- il periodo di lavoro da riscattare non sia stato svolto nelle ex colonie italiane al tempo della colonizzazione, perché questi Paesi non potevano essere ritenuti esteri a quel tempo;
- il periodo di lavoro da riscattare non sia stato svolto in uno dei Paesi convenzionati con l’Italia per i quali viene riconosciuta la totalizzazione dei contributi.
I documenti volti a comprovare l’attività lavorativa svolta all’estero devono essere originali dell’epoca in cui si è lavorato all’estero. Possono essere testi scritti, come lettera di assunzione e licenziamento, testimonianze orali, dichiarazioni del datore di lavoro, se avvalorata da conferma delle autorità consolari italiane e da documenti di espatrio e rimpatrio.
Tutti i documenti devono essere tradotti in italiano.
Importo
Per le domande presentate a partire dal 12 luglio 1997 il riscatto deve avvenire in modo intero, mentre, per le domande presentata in data precedenti, il riscatto è ridotto del 50%.
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