Per Congedo

Vari sono i tipi di riscatto per congedo.


Congedo per assistenza di figli o disabili

Con la riforma Amato del 1993 è stato introdotto il riscatto per congedo da lavoro per assistenza dei figli o di disabili.
Il requisito richiesto è il versamento di cinque anni di contributi, esclusi quelli figurativi, volontari o derivanti da riscatto.
Questo tipo di riscatto non è cumulabile con quello per la laurea.
Per quanto riguarda il congedo per gravidanza e puerperio, il periodo di assenza facoltativa per entrambi i genitori è di 11 mesi. Vengono presi in considerazione un massimo di sei mesi per ogni figlio fino ad un limite di cinque anni.
Per quanto concerne l’assistenza di familiari inabili, l’handicap non può essere inferiore all’80 %. Anche in questo caso, possono essere i familiari superstiti a presentare domanda per il riscatto.


Congedo per motivi familiari

Può essere presentata domanda di riscatto per periodi di congedo per motivi familiari.
Le motivazioni devono essere gravi e provate. Il periodo di congedo non può superare i due anni, in modo continuativo o frazionato. Durante il congedo, il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa e non viene retribuito.


Congedo per motivi di formazione

È possibile richiedere il riscatto dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa per motivi di formazione, più precisamente per il completamento della scuola dell’obbligo, per il conseguimenti di un diploma oppure di una laurea o per prendere parte ad attività formative.
Il lavoratore che ha prestato servizio per almeno cinque anni presso un’azienda ha diritto all’interruzione dell’attività lavorativa per un massimo di 11 mesi, durante i quali il soggetto interessato mantiene il posto di lavoro ma non viene retribuito.

Nel caso di buchi assicurativi è possibile intervenire con la prescrizione, ovvero il versamento dell’importo mancante per la pensione. Può infatti accadere che il datore di lavoro abbia dimenticato di versare i contributi per il suo dipendente.

La contribuzione obbligatoria è prescrivibile entro 10 anni dal momento in cui si sarebbero dovuti versare i contributi, dopodiché l’unica soluzione che rimane è il riscatto. Il termine per la prescrizione è stato ridotto da 10 a 5 anni nel 1996. Esclusivamente nel caso in cui il lavoratore o i familiari superstiti denuncino l’omissione di contribuzione da parte del datore di lavoro gli anni previsti rimangono dieci.

Il versamento può essere effettuato dal lavoratore o dal datore di lavoro, per un importo pari all’intera pensione, in caso l’omissione sia stata totale, oppure alla quota relativa al mancato versamento, nel caso in cui l’omissione sia parziale. La somma da versare varia a seconda di una serie di fattori, ovvero l’età, il sesso, la lunghezza del periodo in cui si è verificata l’omissione e di quello in cui i contributi sono stati versati in modo regolare.

Il lavoratore deve dimostrare la durata del rapporto lavorativo, il ruolo da lui ricoperto all’interno dell’azienda e, possibilmente, la retribuzione attraverso documenti validi di data certa. Non sono accettabili dichiarazioni rilasciate in seguito.

Per evitare di incorrere in situazioni del genere, è auspicabile fare una richiesta periodica dell’estratto contributivo agli enti previdenziali, per tenere sotto controllo la situazione ed evitare di dovere pagare i contributi di cui si avrebbe diritto di tasca propria.