Ricongiunzione
La ricongiunzione permette di cumulare presso un unico ente previdenziale i contributi maturati lavorando in settori differenti, al fine di ottenere una sola pensione, erogata da un unico ente.
La ricongiunzione non può essere parziale. I periodi ricongiunti sono utili sia per il raggiungimento del diritto alla pensione, sia per calcolarne l’importo totale.
Si prendono in considerazione sia i contributi ordinari che la contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto.
Inoltre, essa può essere richiesta normalmente una sola volta. Tuttavia, è prevista la possibilità di richiederla nuovamente se il lavoratore ha versato 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo dopo la prima.
Costi
La ricongiunzione può essere senza onere o a carico dell’interessato, diversamente dalla totalizzazione, che è completamente gratuita.
Presso l’INPS, la ricongiunzione non è onerosa se riguarda il lavoro dipendente, mentre è a pagamento in caso sia relativa al lavoro autonomo.
Presso altri istituti pensionistici, la ricongiunzione è sempre a carico dell’interessato. Anche per i liberi professionisti, essa è in tutti i casi a carico loro.
Presso l’INPDAP, congiungere diversi periodi contributivi è una procedura gratuita, se il lavoratore è stato collocato presso un ente iscritto all’INPDAP a causa della soppressione dell’ente presso cui lavorava in precedenza.
Questa pratica viene avviata previa domanda del lavoratore stesso. La richiesta può essere presentata una sola volta. La possibilità di fare una seconda richiesta è prevista dopo 10 anni di contributi seguenti la prima ricongiunzione, di cui cinque effettivi.
Il recupero dell’eventuale debito di ricongiunzione è a carico dei familiari con diritto alla pensione per i superstiti, in caso di decesso del lavoratore.
Il calcolo del costo di ricongiunzione è basato su una serie di fattori:
- data in cui viene presentata la domanda;
- età anagrafica del lavoratore al momento della presentazione della domanda;
- anzianità contributiva;
- sesso del lavoratore.
Tenendo conto di questi elementi viene calcolato un coefficiente, al quale viene moltiplicata la differenza tra il calcolo della pensione annua, senza considerare i periodi soggetti a ricongiunzione, e la pensione annua che li comprende. A questo risultato viene sottratta la somma dei contributi che derivano dall’altra gestione.
Dal 1996, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e che non hanno maturato in nessuna una pensione calcolata con il sistema contributivo, possono cumulare gratuitamente i vari periodi al fine di perfezionare i requisiti per la pensione di vecchiaia e di inabilità.
- Assicurazioni
- Mutui e Prestiti
- Investimenti
- Pensioni
- Intro
- Pensione di Vecchiaia
- Pensione di Anzianità
- Superbonus
- Pensione Internazionale
- Pensione di Invalidità
- Pensione di Inabilità
- Pensione ai Superstiti
- Pensione Contratti Part-Time
- Trattamento Minimo
- Contributi
- Per Lavoratori Dipendenti
- Per Dirigenti di Azienda
- Per Artigiani
- Per Commercianti
- Per Lavoratori Domestici
- Per Coltivatori Autonomi Agricoli
- Per Para-Subordinati
- Contributi Figurativi
- Contributi Volontari per Dipendenti
- Contributi Volontari per Autonomi
- Contributi da Riscatto
- Ricongiunzione
- Totalizzazione
- Rendita Vitalizia
- Contributo per la Gestione Separata
- Previdenza Complementare
- Azioni di Sostegno Economico
- Servizi






