Maternità
L’accredito di contributi per maternità è previsto nei seguenti casi:
- congedo di maternità, ovvero assenza obbligatoria dal lavoro per cinque mesi, due mesi prima e tre mesi dopo la nascita del bambino, oppure un mese prima e quattro mesi dopo il lieto evento. Nel caso in cui il parto avvenisse prematuramente, i giorni di astensione obbligatoria di cui non si è beneficiato nel periodo precedente la nascita del bambino vengono recuperati in seguito;
- congedo parentale, ovvero astensione dall’attività lavorativa di uno dei due genitori per un massimo di dieci mesi entro gli otto anni di vita del figlio;
- astensione dal lavoro per assistenza del bambino malato, di età compresa tra i tre e gli otto anni. In caso il bambino abbia meno di tre anni di vita, i genitori possono assentarsi dal lavoro senza alcun limite di tempo, mentre, nel caso in cui il bambino abbia più di otto anni, è previsto un massimo di cinque giorni di assenza all’anno per ognuno dei genitori;
- pause necessarie per l’allattamento, pari a due ore, quando il genitore lavora più di sei ore al giorno, e un’ora, quando lavora meno di sei ore al giorno. Di questa possibilità possono fare richiesta sia la madre che il padre del bambino;
- permessi pari a tre giorni al mese per genitori o altri familiari che si occupano con costanza e in modo esclusivo di un portatore di handicap, di un parente o affine entro il terzo grado di parentela;
- permesso pari a tre giorni all’anno per un genitore lavoratore di un minore portatore di handicap oltre i tre anni e non ricoverato;
- congedo per l’assistenza di individui portatori di grave handicap per un massimo di due anni.
La domanda deve essere presentata unitariamente ai seguenti documenti nei diversi casi:
- le lavoratrici agricole nei periodi di congedo obbligatorio per maternità devono presentare i seguenti documenti: il certificato anagrafico con la data della nascita del bambino o il certificato medico indicante la data dell’aborto; il certificato medico con la dichiarazione di gravidanza o la data presunta della nascita; la copia dell’Ispettore del Lavoro, in caso avesse previsto periodi di assenza dal lavoro prima della nascita del figlio; atti notori con i periodi precisi di assenza dal lavoro facoltativa;
- le lavoratrici non agricole nei periodi di congedo obbligatorio per maternità devono presentare una dichiarazione del datore di lavoro indicante il periodo di assenza dal lavoro e la presunta data del parto, che deve essere la stessa indicata dal certificato medico rilasciatogli precedentemente; il certificato anagrafico con la data di nascita del bambino o il certificato medico indicante la data dell’aborto; la copia dell’Ispettore del Lavoro, in caso avesse previsto periodi di assenza dal lavoro prima della nascita del figlio;
- in caso di malattia del bambino, i genitori devono presentare la dichiarazione del datore di lavoro indicante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa; il certificato medico che attesti lo stato di malattia del figlio; il suo certificato di nascita.
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