Cassa Integrazione e Disoccupazione

Cassa Integrazione

 

È il caso in cui sono riconosciuti periodi di sospensione dal lavoro, dopo il 6 settembre 1972, per i quali è prevista la cassa integrazione.

Non è necessario presentare domanda perché i contributi vengono accreditati direttamente. Il lavoratore interessato deve aver versato almeno un contributo obbligatorio prima del periodo in questione.

 

 

Disoccupazione Indennizzata

 

Questa eventualità riguarda i periodi in cui è stata erogata all’assicurato l’indennità di disoccupazione nei seguenti casi:

  • dopo il 31 dicembre 1951, quando il soggetto ha ricevuto l’indennità di disoccupazione agricola o non agricola ordinaria;
  • dopo il 1° novembre 1974, quando il soggetto ha beneficiato del diritto al trattamento di disoccupazione per lavoratori rimpatriati;
  • nel periodo in cui è stato riscosso il trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori dipendenti di aziende industriali non edili;
  • dopo il 1° settembre 1975, quando è stato erogato il trattamento di disoccupazione speciale a lavoratori di aziende edili.

Con l'eccezione dei lavoratori rimpatriati e quelli frontalieri in Svizzera, è richiesto il versamento di almeno un contributo obbligatorio prima del periodo di disoccupazione. L’interessato non deve presentare alcuna domanda, ma riceve i contributi automaticamente.