Contributi Figurativi
I contributi figurativi vengono riconosciuti per periodi di astensione dalla normale attività lavorativa, a causa dei seguenti motivi, ritenuti meritevoli di tutela:
- aspettative per cariche politico-sindacali;
- calamità naturali;
- cassa integrazione;
- disoccupazione indennizzata;
- maternità;
- mobilità;
- periodi di malattia o infortunio;
- persecuzione per motivi politici o razziali;
- servizio militare o civile;
- tubercolosi.
I contributi figurativi sono equiparati a quelli versati obbligatoriamente dai lavoratori dipendenti, ovvero sono utili per il raggiungimento del diritto al pensionamento e per il calcolo dell’importo della pensione.
È previsto un limite massimo di cinque anni di contributi figurativi in tutta la vita assicurativa del lavoratore per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità, a partire dal primo gennaio 1993.
Nel caso di pensione di anzianità ottenuta avendo meno di 40 anni di contributi, i periodi di malattia e quelli di indennità di disoccupazione non possono essere conteggiati per raggiungere il diritto alla pensione.
I contributi figurativi non prevedono alcun onere a carico del lavoratore.
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