Contributi Volontari per Autonomi

 

I lavoratori autonomi possono decidere di continuare a pagare i contributi volontari dopo la cessazione della loro attività, per raggiungere i requisiti per la pensione od ottenerne una più alta.



Requisiti

 

I requisiti necessari per il versamento dei contributi volontari sono i seguenti:

  • cinque anni di contributi;

  • tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda, per artigiani e commercianti;

  • 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 per le donne e i giovani nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione, per coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

  • un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza cassa di categoria).


L'autorizzazione non può essere concessa se il lavoratore sta ancora svolgendo un'attività lavorativa di tipo autonomo o dipendente, se è iscritto all'INPS o ad altra assicurazione pensionistica o se è titolare di pensione diretta.



Calcolo dei Contributi


L'importo dei contributi volontari per artigiani e commercianti è stabilito sulla base della media del reddito di impresa dichiarato negli ultimi trentasei mesi in cui si sono pagati i contributi.

Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi sono settimanali e l'importo da versare è determinato sulla base della media settimanale dei redditi degli ultimi tre anni (ossia delle ultime 156 settimane) di lavoro.


Per un elenco dettagliato dell'importo dei contributi volontari per le varie categorie di lavoratori è possibile consultare il sito dell'INPS che riporta i valori relativi alle varie professioni e alle varie fasce di reddito.



Il pagamento dei contributi volontari è trimestrale e le scadenze sono le seguenti:

 

  • 30 giugno per i contributi relativi al trimestre gennaio/marzo;

  • 30 settembre per il trimestre aprile/giugno;

  • 31 dicembre per il trimestre luglio/settembre;

  • 31marzo per il trimestre ottobre/dicembre.