Pensione Supplementare

La pensione supplementare, disciplinata dall’articolo 5 della legge del 12 agosto 1962, è una pensione che si aggiunge a quella principale, nel caso in cui i contributi versati all’INPS fossero insufficienti per ottenere una pensione autonoma.


I requisiti previsti per ottenere la pensione supplementare sono:

 

  • pensione a carico di un fondo assicurativo obbligatorio per i lavoratori dipendenti;
  • altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria INPS, non sufficienti ad ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • compimento dell'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne);
  • cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

 

Si può godere del diritto alla pensione supplementare indipendentemente dalla quantità di contributi versati.

Non hanno diritto alla pensione supplementare i titolari di pensioni:

 

  • a carico di casse e fondi per liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri etc.);
  • a carico dell'ENPALS (Ente Nazionale Lavoratori dello Spettacolo);
  • estere, di un paese extracomunitario che non ha una convenzione con l'Italia;
  • estere, di paesi comunitari o extracomunitari convenzionati, perché godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in Italia e quindi alla liquidazione della pensione pro/rata.

 

La pensione supplementare è un’alternativa alla ricongiunzione, viene calcolata come una normale pensione ed è indipendente dal numero di contributi versati. Non è prevista alcuna integrazione al minimo.

La pensione supplementare spetta anche ai familiari superstiti ed agli iscritti alla gestione separata, qualora:

 

  • non abbiano raggiunto i requisiti per maturare il diritto alla pensione autonoma;
  • l’ammontare della prestazione sia inferiore all’assegno sociale maggiorato
    del 20 % .