Congedo Parentale
Il congedo parentale è un periodo frazionato o continuativo di astensione facoltativa dall’attività lavorativa prevista per entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, per un massimo di undici mesi. In caso di adozione, questo periodo di astensione dal lavoro deve avvenire nei primi otto anni dall'ingresso del bambino in famiglia e non oltre il suo raggiungimento della maggiore età.
Le lavoratrici autonome hanno diritto al congedo parentale solo per tre mesi nel primo anno di vita del figlio. Ai padri lavoratori autonomi non viene invece riconosciuto il diritto al congedo parentale.
A partire dal 2007 è previsto anche un congedo parentale di tre mesi nel corso del primo anno di vita del bambino per le lavoratrici iscritte a gestione separata
(con contratto quindi di collaborazione o a progetto).
Padre e madre possono usufruire del diritto all’astensione anche contemporaneamente.
La madre può usufruire di questo diritto dopo il periodo di congedo di maternità, mentre il padre può farne uso anche nel periodo di astensione obbligatoria o nei riposi giornalieri per allattamento della madre.
Anche qualora il bambino fosse stato adottato, i genitori hanno il diritto al congedo parentale.
Nel caso in cui il padre o la madre del bambino non possano usufruire del congedo perché disoccupati o lavoratori non dipendenti, l’altro genitore avente diritto può beneficiarne.
I genitori di figli con handicap grave, anche adottivi, hanno diritto al prolungamento della durata del congedo parentale fino al compimento di tre anni d’età del bambino, o ad un permesso quotidiano di due ore fino ai tre anni d’età del bambino. Il padre o la madre possono usufruire di queste agevolazioni anche se l’altro genitore non ne ha diritto. Quando il bambino ha più di tre anni, i genitori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni al mese, i quali non sono cumulabili in altri mesi.
L’indennità è pari al 30 % dello stipendio o della retribuzione media e spetta per un periodo massimo di sei mesi, calcolato per entrambi i genitori.
Dopo aver superato il limite dei sei mesi e quando il bambino ha tra i tre e gli otto anni, l'indennità spetta ancora nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo il trattamento minimo pensionistico (per il 2008 14.401,40 €).
Ottenere il congedo
I genitori che ufruiscono del diritto al congedo parentale possono fare richiesta, una sola volta, dell’anticipazione del TFR, a condizione che sia stata cumulata un’anzianità di servizio presso la stessa azienda di minimo otto anni, che l’anticipazione non superi il 70 % dell’importo totale, che non più del 10 % dei dipendenti che ne hanno diritto la richiedano nello stesso anno. La richiesta dev’essere effettuata con almeno 15 giorni di anticipo e deve essere accompagnata dalle prove dei motivi alla sua base.
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