Congedo di Maternità

Per congedo di maternità si intende il periodo obbligatorio di assenza dal lavoro della madre del bambino.
La durata dell’astensione obbligatoria, per cui la lavoratrice riceve un’indennità, ammonta a cinque mesi, due mesi prima e tre mesi dopo il parto.
In alternativa, la donna può decidere di beneficiare del congedo di maternità un mese prima e quattro mesi dopo il parto, ma deve presentare il certificato medico attestante la non pericolosità della scelta per il nascituro.

La lavoratrice in dolce attesa deve presentare, entro il settimo mese di gestazione, la domanda di congedo di maternità con allegato il certificato medico, dove venga dichiarato il mese di gestazione e la data presunta del parto al datore di lavoro e all’INPS, ai quali deve inoltre spedire il certificato di nascita entro 30 giorni dal parto.

Per i tre mesi dopo il parto è previsto il diritto all’indennità, anche nel caso in cui il figlio fosse deceduto prima o dopo il parto o ci sia stata un’interruzione di gravidanza dopo il terzo mese di gestazione.
Se l’interruzione avviene dopo tre mesi di gestazione, la donna non riceve l’indennità di maternità, bensì quella di malattia, perché non è considerato parto.
Qualora il parto avvenga prematuramente, i giorni di congedo non usufruiti prima della nascita del bambino verranno recuperati nel periodo seguente.

In caso di adozione è previsto il congedo di maternità per cinque mesi e senza limiti di età per il bambino. Queste regole sono state introdotte dall'ultima riforma del 2007.


Le donne in dolce attesa che svolgono attività insalubri, gravose o pericolose o che presentano complicazioni nella gestazione devono astenersi dal lavoro anticipatamente o essere trasferite ad altre mansioni, facendo domanda al Ministero del Lavoro.

Le lavoratrici incinte hanno diritto a permessi retribuiti per esami, accertamenti e visite mediche anche durante gli orari di lavoro.

Durante il primo anno di vita del figlio, le lavoratrici madri possono usufruire di due periodi di riposo giornalieri di un’ora, che si riducono ad uno quando l’orario di lavoro è inferiore a sei ore.
Anche in caso di adozione o affidamento è previsto il diritto al riposo entro il primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia.
Le lavoratrici autonome, domestiche o a domicilio non hanno diritto a tali permessi.
I periodi di riposo sono considerati orari lavorativi ai fini della retribuzione. In caso il datore di lavoro avesse messo a disposizione dei lavoratori un asilo nido o altre strutture idonee, la pausa prevista si riduce a mezz'ora al giorno.

Dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino, la lavoratrice non può essere licenziata, a meno che non commetta colpe gravi sul lavoro, non cessi l’attività aziendale o non sia prevista la scadenza del termine di lavoro.
Per evitare forme di pressione da parte dei datori di lavoro, eventuali dimissioni dal lavoro durante il suddetto periodo devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro.