Intermediatori Creditizi

La normativa di riferimento è il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, la quale fornisce una chiara definizione di questi soggetti:

"È mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma."

Da ciò si desume che gli intermediatori creditizi svolgono una semplice azione di supporto e di intermediazione per il privato, aiutandolo ad effettuare la scelta che meglio soddisfa le sue esigenze, identificandola tra tutte le offerte finanziarie presenti sul mercato.
Questi soggetti non sono assolutamente autorizzati a concludere contratti e ad erogare finanziamenti.
Anche gli intermediatori creditizi devono essere iscritti all'apposito Albo presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.