Intermediatori Creditizi
La normativa di riferimento è il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, la quale fornisce una chiara definizione di questi soggetti:
"È mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma."
Da ciò si desume che gli intermediatori creditizi svolgono una semplice azione di supporto e di intermediazione per il privato, aiutandolo ad effettuare la scelta che meglio soddisfa le sue esigenze, identificandola tra tutte le offerte finanziarie presenti sul mercato.
Questi soggetti non sono assolutamente autorizzati a concludere contratti e ad erogare finanziamenti.
Anche gli intermediatori creditizi devono essere iscritti all'apposito Albo presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.
- Assicurazioni
- Mutui e Prestiti
- Intro
- Mutuo
- Prestiti
- Prestito Non Finalizzato
- Prestito Finalizzato
- Condizioni
- Requisiti
- Credito ai Protestati
- Banche Dati
- Documenti Necessari
- Garanzie
- Soggetti Erogatori del Prestito
- Scelta del Prestito
- Elementi del Contratto
- Rischi in Caso di Inadempienza
- Consolidamento Debiti Esistenti
- Due Casi a Confronto
- Usura
- Credito al Consumo
- Credito su Pegno
- Cessione del Quinto
- Prestiti INPDAP
- Prestito agli Studenti
- Carte
- Fallimento
- Evitare il Fallimento
- Bancarotta
- Investimenti
- Pensioni
- Servizi






