TAN e TAEG
TAN
Il Testo Unico Bancario definisce il TAN come
"Il tasso di interesse (ossia il prezzo) in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento".
Al suo interno non sono dunque comprese altre voci di spesa.
TAEG
Il TAEG viene definito nell’articolo n. 122 del Testo Unico Bancario come
“il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso.”
Il TAEG è sicuramente l'indicatore a cui fare riferimento per capire esattamente il costo globale del prestito che si sottoscrive ed è quindi un importante strumento per garantire trasparenza; esso permette, inoltre, di paragonare efficaciemente i vari finanziamenti proposti da soggetti erogatori diversi.
Rispetto al TAN, il TAEG esprime anche altre spese aggiuntive relative al prestito, come ad esempio quelle di apertura e chiusura del prestito.
Quanto più le percentuali del TAN e del TAEG si avvicinano l'una all'altra, tanto più ridotte al minimo saranno le spese accessorie che il contraente deve sostenere e che hanno un impatto sul costo complessivo del finanziamento. Viceversa, quanto più questi due indici divergono, tanto maggiori saranno le spese e dunque più elevato il costo del prestito.
È importante ricordare che per i tassi di interesse esiste un limite legale che non può essere oltrepassato e che viene stabilito periodicamente dalla Banca d'Italia e monitorato dal Ministero del Tesoro attraverso il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): la Banca d'Italia pubblica ogni tre mesi una tabella con le rilevazioni dei tassi medi applicati nel periodo di riferimento sia per i finanziamenti inferiori a 5.000 € sia per quelli superiori a questo importo.
Gli istituti di credito o finanziari che richiedono tassi superiori sono perseguibili penalmente per reato di usura (legge n.108 del 7 marzo 1996, art. 644 c.p.).
Il TAEG inizialmente concordato tra banca e cliente può anche essere successivamente modificato, a condizione che questa possibilità sia chiaramente indicata sul contratto controfirmato, insieme alle condizioni che possono giustificare tali modifiche.
L'istituto di credito ha l'obbligo di informare il cliente circa le sue intenzioni di variare il TAEG tramite comunicazione scritta con un preavviso di almeno cinque giorni; nel caso in cui tale procedura non fosse rispettata le modifiche sono nulle.
Il consumatore, presa visione delle variazioni che la banca intende apportare, ha la facoltà di disdire il contratto entro 15 giorni e, in questo caso, le condizioni applicate saranno quelle concordate al momento della stipula.
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