Fideiussione
Secondo l'articolo 1936 del Codice Civile:
"La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza."
La fideiussione è dunque una forma di garanzia personale con la quale una o più persone (fideiussori) agiscono come garanti del prestito e si obbligano a restituire la somma erogata dal finanziatore/creditore (un importo maggiore non è consentito) con il proprio patrimonio personale, in caso di inadempimento del debitore.
Il fideiussore diventa pertanto debitore egli stesso alla pari del soggetto che inizialmente ha richiesto il prestito.
A tale contratto il debitore originario è estraneo e anzi, la fideiussione è valida anche se quest’ultimo non ne è a conoscenza.
Il fideiussore che ha saldato il debito può successivamente rivalersi nei confronti degli altri fideiussori (nel caso ve ne fossero) e del debitore principale chiedendo il rimborso della cifra pagata tramite un'azione detta "di regresso".
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