Contratto
I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto in due esemplari, uno dei quali deve essere consegnato al consumatore. In caso contrario, il contratto viene considerato nullo e il consumatore ha diritto alla ripetizione dell’indebito e al risarcimento del danno.
Insieme al contratto, inoltre, il consumatore riceve un “documento di sintesi”, ovvero il frontespizio del contratto stesso, che evidenzia le più significative condizioni contrattuali ed economiche del rapporto di credito stabilito, così che il consumatore sia consapevole dei suoi diritti e doveri relativi al contratto.
Ogni contratto deve contenere i seguenti elementi, pena la sua nullità:
- l’ammontare del finanziamento;
- la modalità del finanziamento;
- il numero, l’importo e le scadenze di ogni singola rata;
- il TAEG;
- il dettaglio delle modalità che regolano l’eventuale modifica del TAEG;
- l’importo e la causale degli oneri che non sono inclusi nel calcolo del TAEG;
- le garanzie eventualmente richieste;
- le coperture assicurative eventualmente richieste al consumatore ed escluse dal calcolo del TAEG.
I contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di beni o servizi contengono ulteriori requisiti devono includere, pena la loro nullità:
- la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
- il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo previsto dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto;
- le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, se questo non è immediato.
La disciplina del contratto sul credito al consumo prevede poi che nessuna somma possa essere pretesa dal consumatore se non nel caso in cui fossero state espresse nelle previsioni contrattuali. Inoltre, le clausole di rinvio agli usi sono nulle.
Nel caso di assenza o nullità delle clausole del contratto è prevista la loro sostituzione in base ai seguenti criteri:
- il TAEG è considerato equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri eventuali titoli simili previsti dal Ministero del Tesoro, emessi nell’anno precedente alla conclusione del contratto;
- il termine scade a 30 mesi;
- non è prevista alcuna garanzia o copertura assicurativa a favore del finanziatore.
Non sono soggetti agli obblighi di calcolo e indicazione del TAEG i contratti di credito al consumo che prevedono apertura di credito in conto corrente che non sono connessi all’utilizzo di una carta di credito.
Questi contratti devono indicare, a pena di nullità:
- il massimale e la scadenza eventuale del credito;
- il tasso di interesse annuo e gli oneri che possono essere applicati a partire dal momento della conclusione del contratto, così come le condizioni che ne possono comportare la modifica durante l’esecuzione del contratto;
- le modalità di recesso dal contratto.
- Assicurazioni
- Mutui e Prestiti
- Intro
- Mutuo
- Prestiti
- Prestito Non Finalizzato
- Prestito Finalizzato
- Condizioni
- Requisiti
- Credito ai Protestati
- Banche Dati
- Documenti Necessari
- Garanzie
- Soggetti Erogatori del Prestito
- Scelta del Prestito
- Elementi del Contratto
- Rischi in Caso di Inadempienza
- Consolidamento Debiti Esistenti
- Due Casi a Confronto
- Usura
- Credito al Consumo
- Credito su Pegno
- Cessione del Quinto
- Prestiti INPDAP
- Prestito agli Studenti
- Carte
- Fallimento
- Evitare il Fallimento
- Bancarotta
- Investimenti
- Pensioni
- Servizi






