Soggetti

 

La cessione del quinto dello stipendio viene regolata da un contratto che prevede la presenza di tre figure:

 

 

  1. il cedente, ovvero il creditore originario;
  2. il cessionario, ovvero il nuovo creditore;
  3. il debitore ceduto, verso il quale il cessionario vanta un credito.

     

    Per la validità della cessione è necessario il consenso, legittimamente manifestato, delle parti contraenti, ovvero del cedente e del cessionario.
    Ne consegue che l’accettazione del debitore ceduto non è rilevante per l'efficacia della cessione, pertanto egli può rimanere estraneo all’accordo.


    Il suo consenso non è considerato necessario perché viene presupposto che gli sia indifferente eseguire la transazione al precedente avente diritto o a quello nuovo. Tuttavia, viene richiesto il suo consenso nel caso in cui sussista una cessione nei suoi confronti.

     

    Al termine della cessione, il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario, così come lo era precedentemente nei confronti del cedente. Il diritto di credito trasmigra, infatti, al cessionario per effetto della cessione.
    Pertanto il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito in suo possesso.
    Il cedente ha l’obbligo di garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione nel caso in cui essa sia a carattere oneroso o se, pur essendo a titolo gratuito, pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.