Codice Deontologico
La disciplina della gestione ed accesso alle informazioni di natura creditizia è regolata in Italia dal „Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti“, frutto della collaborazione tra il Garante per la privacy, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana), le associazioni di settore (Assilea e Assofin), i gestori di banche dati creditizie (Crif, Experian e CTC) e le associazioni dei consumatori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed in vigore dal 1° gennaio 2005.
Il Codice deontologico si applica ogni volta che una persona richiede:
- un prestito non finalizzato;
- un prestito finalizzato;
- un mutuo per l'acquisto di un immobile;
- un fido in conto corrente;
- una carta di credito.
Il Codice Deontologico è nato con lo scopo di tutelare il consumatore relativamente al trattamento di dati molto delicati come quelli riguardanti l'affidabilità creditizia.
Il suo obiettivo principale è la trasparenza, cioè far sì che le informazioni gestite dai SIC siano esatte, verificate e strettamente pertinenti alla gestione e tutela del credito, da ciò si desume che non possono essere registrati dati sensibili o giudiziari.
Per il consumatore questo si traduce in una serie di vantaggi, in quanto le informazioni contenute nei SIC non possono essere diffuse:
- per scopi di marketing o ricerche di mercato;
- a società di recupero crediti;
- a società di telefonia.
Questo anche perchè, oltre ad essere soggetta al Codice Deontologico, l'attività delle società che gestiscono le informazioni creditizie è anche disciplinata dalla Legge sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 2003), per cui solo determinate persone, indicate dalla banca o dall'intermediatore finanziario, possono accedere ai dati del consumatore, rispettando sempre e comunque l'obbligo di segretezza.
Allo stesso tempo, nel momento in cui richiede un prestito, il cliente deve per legge ricevere un foglio informativo in cui sono specificati i seguenti punti:
- in caso di informazioni positive (buona condotta del cliente, cioè di casi in cui il prestito è stato pagato con regolarità e alle scadenze prestabilite) occorre l'esplicito consenso dell'interessato affinché queste siano registrate nei SIC. Se il soggetto acconsente al trattamento di questi dati positivi, essi rimangono conservati nei SIC per un massimo di 36 mesi dall'ultimo pagamento puntuale effettuato. È possibile inoltre revocare in ogni momento il consenso precedentemente accordato e tali informazioni saranno eliminate dalla banca dati entro 90 giorni dalla richiesta;
- in caso di informazioni negative (cioè di casi in cui il soggetto non è stato puntuale nei pagamenti) non è necessario il consenso del cliente in quanto la registrazione dei dati di cattiva condotta nei SIC è automatica. Per ulteriori informazioni vedi i Tempi di Conservazione.
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