Trattamento Fiscale
Ogni legge finanziaria contiene adeguamenti al trattamento fiscale riservato ai mutui, non si può quindi dare una fotografia precisa della situazione che si possa considerare immutabile nel tempo. Ad esempio, per i mutui stipulati a partire dal 1993, le detrazioni di imposta IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) sono ammesse solo se si tratta di mutui per l'acquisto della prima casa, che hanno come garanzia un'ipoteca. Invece, per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, la detrazione è prevista anche per l'acquisto di immobili non destinati ad essere prima casa.
Le politiche di incoraggiamento all’acquisto della prima casa contemplano oggi una serie di agevolazioni fiscali anzitutto sulle cosiddette imposte indirette mediante una imposta sostitutiva nella misura dello 0,25 % (che sale al 2 % per le case successive alla prima abitazione).
Non solo. Sull'importo del mutuo non si corrisponde l'imposta di Bollo, né l'imposta di Registro e l'iscrizione ipotecaria.
In secondo luogo, anche in occasione della dichiarazione annuale dei redditi, al proprietario come al nudo proprietario (colui cioè che possiede un immobile, ma non ha il diritto di utilizzarlo nell'immediato, in quanto questo diritto resta nella mani dell'usufruttuario che vi abita sino alla sua morte), viene riconosciuta la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi gli interessi e le spese del contratto, all'interno di un certo limite e sulla base di alcune condizioni.
Ad oggi, tale detrazione riguarda gli interessi passivi di un mutuo, se per l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura del 19 % fino all’importo massimo ammesso di 3.615 €.
Per gli immobili non destinati ad abitazione principale, sia nell’ipotesi di acquisto che di ristrutturazione, dal primo agosto 2004 la banca trattiene e versa all'Erario il 2 %.






