Portabilità
Normalmente, quando si parla di portabilità ci si riferisce alla possibilità di mantenere il proprio numero telefonico anche cambiando gestore. Ma la legge n. 40 del 2 aprile 2007, altrimenti nota come Legge Bersani, ha esteso questo concetto ai mutui, sancendo il diritto del mutuatario di trasferire il suo debito presso una banca diversa da quella di origine, senza dover affrontare costi aggiuntivi.
È l’ipotesi della cosiddetta surrogazione per volontà del debitore. Quest’ultimo cioè, spinto dal desiderio e dalla convenienza delle condizioni economiche di maggior favore offertegli da una banca diversa da quella mutuante, può far subentrare la nuova banca nella garanzia ipotecaria già iscritta dal primo creditore, mediante atto di surroga annotato a margine dell’ipoteca. In tal modo si evita, con notevole risparmio, che la sostituzione di un mutuo avvenga con la cancellazione della prima ipoteca e l’iscrizione della nuova.
Mediante la sottoscrizione della surroga, la banca subentrante provvederà a saldare il debito residuo del mutuatario, sostituendosi alla ‘prima’ banca nel rapporto con il mutuatario che rimborserà quindi alla nuova banca ed alle nuove condizioni concordate con quest’ultima il capitale avuto.
In base alla legge, però, la nuova banca non è tenuta ad accettare il mutuo surrogato.
La portabilità del mutuo è possibile inoltre solo nel caso che si tratti di un mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare la prima casa.
Di tutto quanto sopra, nella pratica quotidiana, nulla è stato sino ad ora attuato.
Nei fatti, chi oggi volesse rinegoziare il proprio mutuo integralmente modificandone importo, durata, banca o più semplicemente un solo parametro, deve necessariamente compiere l’intero iter dall’inizio, sottoponendosi quindi a nuove spese d’istruttoria, di perizia, di notaio.
Per dare testimonianza della situazione attuale, esplicativo è l’annuncio del Presidente dell’Autorità Antitrust Dr. Catricalà secondo cui "faremo un tavolo di lavoro veloce per stabilire procedure di carattere facoltativo per le banche ma che siano limitate al minimo indispensabile per rendere fluida la procedura" (29 novembre 2007, ndr).






