Riapertura Fallimento

 

Il fallimento può essere riaperto su richiesta del debitore o dei creditori, entro cinque anni dalla sua chiusura, ma solo a patto che si verifichi una delle seguenti condizioni:

 

  • la procedura si è conclusa per insussistenza o insufficienza dell'attivo;
  • la procedura si è conclusa dopo l'avvenuta liquidazione dell'attivo;
  • la chiusura del fallimento è avvenuta entro cinque anni dalla data di richiesta di riapertura della procedura;
  • il patrimonio del fallito presenta una consistenza tale di beni mobili ed immobili per cui è possibile ottenere un certo valore di realizzo dalla loro vendita;
  • il debitore stesso garantisce il saldo dei debiti verso i creditori vecchi e nuovi in misura non inferiore al 10 % del debito complessivo;
  • il concordato fallimentare inizialmente stipulato viene annullato.