Presupposto Soggettivo

Il presupposto soggettivo del fallimento riguarda la persona che effettivamente può subire la sentenza di fallimento. Secondo l'articolo n. 1 della Legge Fallimentare, può essere soggetto a fallimento l'imprenditore privato individuale o l'imprenditore collettivo che esercita attività commerciale.
Sono dunque esclusi da questa eventualità:

 

  • gli enti pubblici, cioè quegli organismi che svolgono un'attività di pubblico interesse, che hanno subito un'investitura diretta o indiretta dallo Stato o che subiscono da questo una certa ingerenza nella gestione. Le imprese che sottostanno al controllo dello Stato non sono soggette a fallimento ma a liquidazione coatta amministrativa;
  • i soggetti privati;
  • l'imprenditore agricolo, il quale viene così definito dall'art. n. 2135 del Codice Civile:
    "... chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse".


Per una maggior chiarezza è opportuno fare luce sulla definizione di imprenditore presente nella legislazione italiana.
L'art. n. 2082 del Codice Civile stabilisce che è imprenditore:


"chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi".

L'art. n. 2195 del Codice Civile fornisce invece la definizione di imprenditore commerciale:

"È imprenditore commerciale chi esercita un’attività diretta alla produzione di beni e servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività bancarie, assicurative ed attività ausiliarie delle precedenti".

Tuttavia, non tutta la categoria degli imprenditori che esercitano un'attività commerciale rientra nella casistica dei soggetti che possono subire una procedura fallimentare. Il Decreto Legislativo n° 169 del 12 settembre 2007 ha infatti introdotto dei limiti che escludono il fallimento per i cosiddetti piccoli imprenditori, qualora cioè si verifichino congiuntamente le seguenti ipotesi:

 

  • quando l'imprenditore, nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza di fallimento o dall'avvio dell'attività commerciale (se il lasso di tempo è inferiore ai tre anni) ha investito complessivamente un capitale inferiore ai 300.000 €;
  • quando i guadagni realizzati nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza di fallimento o comunque dall'avvio dell'attività commerciale (se il lasso di tempo è inferiore ai tre anni) sono inferiori ai 200.000 €;
  • quando i debiti accumulati (scaduti e non) non superano un valore complessivo pari a 500.000 €.

 

Lo Stato, tramite un decreto del Ministero della Giustizia, può modificare ogni tre anni questi valori soglia sulla base delle variazioni degli indici ISTAT.