Casi Specifici
La legge fallimentare contempla al suo interno una serie di casi particolari per i quali è comunque possibile procedere con una sentenza di fallimento.
1. Fallimento Attività Cessata
È possibile dichiarare il fallimento anche di un imprenditore, individuale o collettivo, che ha cancellato dal registro delle imprese la propria attività entro un anno dal momento della sentenza, a patto che l'insolvenza si sia manifestata prima dello scioglimento della ditta o entro l'anno successivo (art. 10 del Decreto Regio).
2. Fallimento Imprenditore Deceduto
È possibile che l'imprenditore deceduto sia dichiarato fallito, se comunque l'insolvenza si è manifestata prima della cancellazione della ditta dal registro delle imprese o entro l'anno successivo.
La richiesta di fallimento può pervenire anche dall'erede stesso del defunto, a patto che non si sia già verificata confusione tra l'eredità ed il suo patrimonio personale (art. 11 del Decreto Regio). Questo significa che il patrimonio lasciato in eredità dall'imprenditore fallito e quello personale dell'erede non devono essersi fusi insieme, ma rappresentare due unità separate e perfettamente distinguibili.
3. Decesso Imprenditore
Nel caso di morte dell'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento, l'applicazione della procedura fallimentare si estende agli eredi, anche se questi avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario.
In generale, questo termine sta a significare che prima di poter disporre del patrimonio ereditato è possibile valutarne la consistenza, e cioè l'entità delle attività e delle passività che lo compongono. Nel caso di passività superiori alle attività, gli eredi non possono rispondere con il proprio patrimonio personale per saldare tali inadempimenti, ma soltanto con quello del defunto, per una cifra massima pari alla somma ereditata.
Al contrario, nel caso specifico di una procedura fallimentare, l'art. 12 del Decreto Regio prevede che, anche in caso di accettazione con beneficio di inventario, la procedura di fallimento sia portata avanti nei confronti dell'erede o, se ve ne sono diversi, nei confronti di quello che viene nominato come rappresentante. Esso può essere indicato di comune accordo dal gruppo di eredi oppure, in mancanza di un accordo tra questi, viene designato d'ufficio dal giudice delegato.






