Effetti Immediati

 

 

La sentenza di fallimento, una volta emessa dal tribunale fallimentare competente, produce effetti immediati, i quali possono essere così riassunti:

 

  • obbligo nei confronti del debitore di presentare entro tre giorni tutti i documenti contabili e i bilanci dai quali sia desumibile la situazione economica in cui versa l'impresa, nonché l'elenco di tutti i creditori. Se l'impresa è stata costituita entro tre anni dall'emissione della sentenza, devono essere presentate tutte le scritture contabili; in caso contrario, sono necessari solo i documenti degli ultimi tre anni;
  • nomina del giudice delegato: la sua funzione principale è quella di vigilare e di controllare che la procedura fallimentare sia seguita scrupolosamente e di collaborare a stretto contatto con il curatore, autorizzandone ogni atto. Dato che deve anche vigilare sull'operato del curatore, è necessario che esso sia una figura al di sopra delle parti;
  • nomina del curatore: si tratta del soggetto incaricato di individuare il patrimonio del fallito, amministrarlo, liquidarlo e, con il valore di realizzo, di procedere con la ripartizione ai creditori. Di norma è un avvocato, un procuratore, un commercialista o un ragioniere e, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste il ruolo di pubblico ufficiale. La sua nomina è molto importante in quanto in questo modo, tramite la sua attività di vigilanza e controllo, non si corre il rischio che il debitore sottragga una parte o la totalità del rimanente patrimonio per sue necessità personali invece che destinarlo alla soddisfazione dei creditori. Per questo motivo, non possono essere nominate curatore le seguenti categorie di persone:

    - il coniuge, parenti o affini del debitore entro il quarto grado;
    - i creditori coinvolti nella procedura fallimentare;
    - chi ha contribuito al tracollo finanziario dell'impresa;
    - chiunque abbia un conflitto di interessi.
  • nomina del comitato dei creditori: questo organismo è istituito dal giudice delegato entro un mese dalla sentenza di fallimento. Può essere formato da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque persone provenienti dal gruppo dei creditori che possono essere sostituite in ogni momento. Esso è espressione degli interessi della globalità dei soggetti nei confronti dei quali il fallito è insolvente, e non soltanto dei singoli interessi di chi ne fa parte;
  • indicazione della data in cui avverrà la valutazione dello stato passivo del patrimonio dell'imprenditore, entro 120 giorni dall'emissione della sentenza.

     

    La sentenza dichiarativa di fallimento, che deve essere depositata anche presso il Registro delle imprese, deve essere resa nota al soggetto insolvente entro il giorno successivo rispetto alla data del deposito.