Tribunale Fallimentare

Secondo l'art. n. 23 del decreto regio, il tribunale fallimentare riveste il ruolo più importante nella procedura di dichiarazione di fallimento in quanto è suo il compito di nominare gli organismi della procedura ed eventualmente di revocarli e sostituirli, se lo ritiene necessario. Inoltre, egli ha la facoltà di interpellare in camera di consiglio il curatore, il fallito e il consiglio dei creditori. Rientra nei suoi compiti anche decidere riguardo ad eventuali incertezze nella procedura di svolgimento del fallimento stesso.

Per quanto concerne la competenza territoriale, la sentenza di fallimento viene di norma pronunciata dal tribunale dove l'imprenditore esercita la sua attività, su domanda di determinati soggetti (per maggiori informazioni vedi Iniziativa richiesta di fallimento).

Nel caso in cui la sede dell'attività imprenditoriale sia stata trasferita nell'anno precedente la richiesta, il tribunale competente rimane comunque quello della sede originaria.

È inoltre possibile che il fallimento sia pronunciato da un tribunale straniero nel caso in cui la sede principale dell'azienda sia fuori dal paese di origine dell'imprenditore. In questo caso gli effetti del fallimento si producono comunque anche sul territorio italiano (art. 9 del Decreto Regio del 16 marzo 1942).

Infine, se la sentenza è stata pronunciata da diversi tribunali, la procedura fallimentare viene seguita dal tribunale che per primo si è pronunciato in merito (art. 9-ter del Decreto Regio del 16 marzo 1942).