Giudice Delegato
All'interno della procedura fallimentare, il tribunale competente nomina il giudice delegato, persona terza e imparziale, che svolge compiti di vigilanza e di controllo della stessa, in generale, e dell'operato del curatore, nello specifico. Più nello specifico, il giudice delegato può prendere i seguenti provvedimenti i quali devono essere sempre pronunciati con decreto motivato:
- emissione di atti volti alla conservazione del patrimonio del fallito;
- esame delle domande di insinuazione dei creditori: egli deve cioè accertare la reale esistenza e la consistenza dei crediti che i terzi soggetti vantano nei confronti del debitore;
- approvazione del programma di liquidazione dell'attivo proposto dal curatore al termine della procedura fallimentare;
- convocazione del comitato dei creditori e del curatore;
- autorizzazione di tutti gli atti compiuti dal curatore.
Entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dei provvedimenti emanati dal giudice delegato è possibile presentare ricorso al tribunale o alla Corte d'appello. Tale ricorso può essere presentato dal comitato dei creditori, dal curatore o da chiunque possa averne interesse, anche se tale ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento nel periodo che intercorre tra il ricorso stesso e la sentenza definitiva.






