Curatore

Il curatore è il soggetto che deve gestire il patrimonio del fallito, liquidarlo e con il valore di realizzo procedere con la ripartizione ai creditori. Di norma è un avvocato, un procuratore, un commercialista o un ragioniere e, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Per le attività di cui si rende responsabile percepisce un compenso.
La sua nomina è molto importante in quanto in questo modo, tramite la sua attività di vigilanza e controllo, non si corre il rischio che il debitore sottragga una parte o la totalità del rimanente patrimonio per sue necessità personali invece che destinarlo alla soddisfazione dei creditori. Per questo motivo, non possono essere nominate curatore le seguenti categorie di persone:

 

  • il coniuge, parenti o affini del debitore entro il quarto grado;
  • i creditori coinvolti nella procedura fallimentare;
  • chi ha contribuito al tracollo finanziario dell'impresa nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento;
  • chiunque abbia un conflitto di interessi.

I compiti del curatore sono molteplici, e devono comunque essere sempre preventivamente autorizzati dal giudice delegato. Tra i più importanti ricordiamo:

 

  • amministrazione del patrimonio del fallito, sotto il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori;
  • stesura di una relazione che indichi le cause che hanno portato al fallimento, nonché le specifiche responsabilità del debitore o quelle degli amministratori nel caso in cui il fallimento colpisca una società. Tale relazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento e svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare nelle decisioni di rilevanza penale che devono essere prese;
  • detenzione e periodico aggiornamento di un registro contabile in cui vengono annotate tutte le operazioni compiute sul patrimonio del fallito;
  • redazione di una relazione semestrale che riporti nel dettaglio tutte le attività svolte per la gestione del patrimonio del debitore. Una copia di questo documento viene inviata al comitato dei creditori per presa visione e depositata presso il Registro delle Imprese;
  • gestione delle somme di denaro eventualmente riscosse a nome del debitore e deposito delle stesse su di un conto corrente bancario o postale;
  • attuazione di provvedimenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del comitato dei creditori, a patto che questi non superino il valore di 50.000 €; in questo caso è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato;
  • apposizione dei sigilli sui beni del fallito e redazione dell'inventario;
  • predisposizione dello stato passivo, e cioè dell'elenco definitivo dei creditori che hanno diritto ad essere soddisfatti con il patrimonio confiscato al debitore;
  • predisposizione del programma di liquidazione;
  • supervisione sulla continuazione dell'esercizio di impresa nel caso in cui sia previsto l'esercizio provvisorio della stessa su autorizzazione del comitato dei creditori;
  • gestione della vendita dei beni del debitore;
  • predisposizione del progetto di riparto.