Comitato Creditori
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro un mese dalla sentenza di fallimento. Può essere formato da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque persone provenienti dal gruppo dei creditori, le quali possono essere sostituite in ogni momento, ed ha un presidente nominato a maggioranza entro dieci giorni dalla costituzione del comitato.
Esso è espressione degli interessi della globalità dei soggetti nei confronti dei quali il fallito è insolvente, e non soltanto dei singoli interessi di chi ne fa parte.
La riforma del 2006 ha affidato a questo organo importanti compiti, tanto che alcuni esperti li considerano eccessivi per un organo composto solo da rappresentanti dei propri interessi particolari.
I compiti di questo organismo sono diversi, tra i più importanti ricordiamo:
- vigila sull'operato del curatore e può eventualmente richiedere la sua revoca;
- autorizza gli atti predisposti dal curatore, come ad esempio il programma di liquidazione;
- ispeziona le scritture contabili e i documenti del fallimento.
Il parere espresso dal comitato dei creditori può essere di due tipi:
- facoltativo, quando non deve essere richiesto necessariamente per legge;
- obbligatorio, quando invece gli altri organi che partecipano alla procedura fallimentare sono tenuti a richiederlo.
Inoltre è possibile distinguere tra:
- parere consultivo, quando non vige l'obbligo di rispettare la decisione presa dal comitato;
- parere vincolante, quando invece la legge impone che la decisione presa sia applicata. L'unico caso previsto di parere vincolante è quando si esprime a favore o contro l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita.
- Assicurazioni
- Mutui e Prestiti
- Investimenti
- Pensioni
- Servizi






