Organi Fallimento
Con l'espressione "organi del fallimento" si intendono quegli organismi che svolgono un ruolo ben definito e che collaborano tra loro nell'ambito della procedura fallimentare, con l'obiettivo di portarla a compimento raggiungendo gli scopi basilari che essa persegue, e cioè:
- la gestione del patrimonio del debitore, il quale ne subisce lo spossessamento;
- l'accertamento delle passività in capo all'impresa, detto stato passivo;
- la liquidazione dell'attivo, cioè ricavare un determinato valore di realizzo dalla vendita del patrimonio del debitore;
- la ripartizione del ricavato tra i creditori del fallito, rispettando eventuali diritti di prelazione.
Gli organi del fallimento a cui la legge attribuisce compiti specifici all'interno della procedura fallimentare sono:
- il tribunale fallimentare;
- il giudice delegato;
- il curatore;
- il comitato dei creditori.






