Organi Fallimento

Con l'espressione "organi del fallimento" si intendono quegli organismi che svolgono un ruolo ben definito e che collaborano tra loro nell'ambito della procedura fallimentare, con l'obiettivo di portarla a compimento raggiungendo gli scopi basilari che essa persegue, e cioè:

 

  • la gestione del patrimonio del debitore, il quale ne subisce lo spossessamento;
  • l'accertamento delle passività in capo all'impresa, detto stato passivo;
  • la liquidazione dell'attivo, cioè ricavare un determinato valore di realizzo dalla vendita del patrimonio del debitore;
  • la ripartizione del ricavato tra i creditori del fallito, rispettando eventuali diritti di prelazione.

 

Gli organi del fallimento a cui la legge attribuisce compiti specifici all'interno della procedura fallimentare sono: