Bancarotta Semplice

Il reato di bancarotta semplice è disciplinato dall'articolo 217 del Regio Decreto n. 267 del 1942 e si configura quando alla base della destabilizzazione del patrimonio del fallito c'è un atteggiamento di carattere colposo. Le cause sono quindi da attribuirsi a imprudenza, negligenza, imperizia, ma non ad una reale volontà di commettere il reato e all'intenzione di danneggiare i creditori.
L'imprenditore fallito viene quindi accusato di aver commesso bancarotta semplice quando, in modo colposo, ha compiuto le seguenti azioni:

 

  • ha sostenuto spese personali o per la famiglia che non presentano alcuna proporzione con le sue reali possibilità economiche;
  • ha investito una parte consistente delle sue disponibilità economiche in progetti di carattere aleatorio, la cui buona riuscita è semplicemente affidata alla sorte e non a uno studio razionale;
  • ha compiuto azioni molto rischiose ed imprudenti per cercare di evitare la situazione di fallimento;
  • ha peggiorato la propria situazione economica astenendosi dal fare domanda per l'apertura della procedura fallimentare;
  • è venuto meno agli obblighi e agli impegni assunti con un concordato preventivo o fallimentare precedentemente stipulato;
  • ha tenuto in maniera irregolare o incompleta i documenti contabili relativi alla sua impresa, oppure addirittura non li ha tenuti affatto, nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento o dal momento in cui l'impresa è stata costituita, se questa è stata costituita da meno di tre anni.

 

La bancarotta semplice è un reato perseguibile penalmente con una reclusione che va dai sei mesi ai due anni.
Inoltre, il fallito condannato per bancarotta semplice è inabilitato per una durata massimo di due anni ad esercitare qualsiasi tipo di impresa commerciale e non può rivestire alcun ruolo dirigenziale all'interno di qualsiasi attività imprenditoriale.