Bancarotta Fraudolenta

Il reato di bancarotta fraudolenta è disciplinato dall'articolo 216 del Regio Decreto n. 267 del 1942 e si configura quando alla base della destabilizzazione del patrimonio del debitore c'è un atteggiamento di carattere doloso. Le cause sono quindi da attribuirsi alla volontà del soggetto debitore di danneggiare il diritto dei creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio e all'intenzione di commettere il reato.
L'imprenditore fallito viene quindi accusato di aver commesso bancarotta fraudolenta quando ha compiuto le seguenti azioni in modo doloso:

 

  • prima o durante la procedura fallimentare: ha distrutto o nascosto, totalmente o parzialmente, il suo patrimonio con la chiara intenzione di arrecare danno ai propri creditori;
  • prima dell'avvio della procedura fallimentare: ha distrutto o falsificato i documenti contabili relativi alla propria attività imprenditoriale, di modo che risulti impossibile determinare il reale volume d'affari ad essa attribuibile. Questa tipologia specifica di bancarotta fraudolenta viene anche definita bancarotta documentale;
  • prima o durante il fallimento: ha saldato alcuni debiti oppure ha dato vita a dei diritti di prelazione allo scopo di mettere solo alcuni creditori in una posizione di vantaggio rispetto ad altri. Questa tipologia specifica di bancarotta fraudolenta viene anche definita bancarotta preferenziale e infrange la regola della "par condicio creditorum", secondo la quale i creditori hanno il diritto di concorrere in modo paritario per essere soddisfatti in egual misura con il patrimonio del debitore.


La bancarotta fraudolenta è un reato perseguibile penalmente con una reclusione che va dai tre ai dieci anni per le prime due ipotesi, mentre per l'ultima ipotesi la pena va da uno ai cinque anni.
Inoltre, il fallito condannato per bancarotta fraudolenta è inabilitato per la durata di dieci anni ad esercitare qualsiasi tipo di impresa commerciale e non può rivestire alcun ruolo dirigenziale all'interno di qualsiasi attività imprenditoriale.