Definizione e Tipologie
Il reato di bancarotta consiste nel condurre una serie di attività e comportamenti volti a danneggiare, dolosamente o colposamente, il proprio patrimonio e la propria disponibilità economica ai danni dei creditori verso i quali ci si trova in stato di inadempienza. Il danneggiamento del proprio patrimonio può anche essere soltanto apparente, una sorta di dissimulazione, che però provoca l'incapacità da parte dei creditori di vedere saldati i propri crediti.
È importante ricordare che il fallimento di per sé non è un reato, ma lo diventa se lo stato di insolvenza in cui si ritrova il soggetto imprenditore deriva da atteggiamenti dolosi o colposi. A seconda delle motivazioni psicologiche che portano il soggetto fallito a dissimulare le proprie disponibilità economiche si configurano diverse ipotesi di reato di bancarotta:
- fraudolenta (disciplinata dall'articolo 216 del R.D. 267/1942), quando alla base della destabilizzazione del proprio patrimonio c'è un atteggiamento di carattere doloso. Le cause sono quindi da attribuirsi alla volontà e all'intenzione di commettere il reato;
- semplice (disciplinata dall'articolo 217 R.D. 267/1942), quando alla base della destabilizzazione del proprio patrimonio c'è un atteggiamento di carattere colposo. Le cause sono quindi da attribuirsi a imprudenza, negligenza, imperizia, ma non ad una reale volontà di commettere il reato;
- impropria: quando il soggetto che compie il reato non è l'imprenditore.






