Furto o Vendita

Particolari procedure devono essere seguite nel caso in cui il veicolo assicurato venga rubato o venduto.

 

In caso di furto del veicolo, il contratto R.C. Auto cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia esposta alle autorità competenti. L’agenzia di assicurazione è tenuta a rimborsare il contraente per la parte di premio già versata e relativa al periodo residuo, calcolato dal giorno della denuncia alla data di scadenza del contratto, al netto degli oneri sostenuti dall’assicuratore.



Ogni compagnia assicurativa ha la facoltà di applicare uno sconto sul premio vigente e deve indicarlo chiaramente sul contratto di stipula della polizza. Non esiste l’obbligo per l’assicurazione di applicare lo stesso sconto per le annualità successive.


In caso di vendita del veicolo senza trasferimento della polizza R.C. Auto in corso né su nuovo veicolo, né al nuovo proprietario, il contratto viene considerato estinto dalla data del trasferimento di proprietà.
L’effetto della cessazione del rischio conferisce al contraente il diritto di rivalsa sulla parte di premio già pagata e non goduta, al netto delle imposte già pagate dall’assicuratore. Il diritto di rivalsa del premio non goduto è valido anche in caso di demolizione o di cessazione della circolazione del veicolo per il quale non avvenga trasferimento della polizza su un nuovo veicolo.