Procedura di Risarcimento
Dal 1° febbraio 2007, con l’introduzione della procedura di risarcimento diretto, in caso di sinistro che arrechi danni a cose, persone o al veicolo, è obbligo rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicuratrice che è tenuta al risarcimento dei danni. La procedura può essere consegnata a mano o tramite raccomandata o via telefax o telegramma e, nel caso di alcuni contratti, tramite posta elettronica. Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti, si accorceranno i tempi di risposta da parte dell’agenzia, che dovrà formulare le proprie proposte entro 30 giorni, anziché 60, dal momento in cui avrà ricevuto le richieste.
Se entrambi i conducenti sono d’accordo sulla dinamica dell’incidente, entro tre giorni dall’avvenuto sinistro dovranno consegnare copia dell’apposito modulo di constatazione alle proprie compagnie assicurative che, entro dieci giorni, inizieranno la perizia. Se la perizia confermerà la dinamica dell’incidente, in base alla Convenzione di Indennizzo Diretto (CID), chi subisce un sinistro può richiedere il risarcimento dei danni alla propria assicurazione che provvederà poi a richiedere il rimborso all’agenzia di assicurazione del danneggiante. È importante che la richiesta sia sottoscritta in maniera corretta e completa; nel caso in cui si riscontrino difficoltà, è possibile rivolgersi al proprio assicuratore, il quale è tenuto a prestare tutta l’assistenza necessaria anche per quanto riguarda la quantificazione dei danni. In caso di richiesta incompleta, l’assicuratore è anche tenuto a farlo notare e a richiedere le informazioni necessarie.
L’agenzia di assicurazione è obbligata a presentare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine è ridotto a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti sottoscrivano congiuntamente il modulo di constatazione amichevole. Nel caso in cui la proposta della compagnia assicurativa venga accettata, il rimborso deve essere effettuato entro 15 giorni.
Il risarcimento diretto è previsto:
- se il sinistro coinvolge solamente due veicoli entrambi assicurati e immatricolati nello Stato Italiano;
- se nel sinistro è coinvolto un ciclomotore, esso deve essere targato secondo il regime entrato in vigore il 14 luglio 2006, quindi immesso in circolazione da quella data, o aver aderito volontariamente al nuovo regime;
- se le lesioni eventualmente riportate dai conducenti, sono di lieve entità, ovvero per un grado di invalidità permanente non superiore al 9 % (le lesioni eventualmente riportate dai soggetti trasportati possono anche essere di entità superiore);
- se nel sinistro non sono stati coinvolti passanti.
In caso di danni fisici alle persone, la garanzia dell’assicuratore copre fino a 15.000 €, mentre, per risarcimenti di importo superiore, la pratica viene passata all’agenzia di assicurazione del conducente riconosciuto civilmente responsabile del sinistro. Per i danni ai veicoli e alle cose trasportate non esistono invece limiti di indennizzo.
Per i casi che non prevedono l’attuazione della procedura di indennizzo diretto, si deve inoltrare richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo che si ritiene totalmente o parzialmente responsabile del sinistro.
Il Codice della Strada prevede che eventuali soggetti trasportati rimasti lesi possano richiedere il risarcimento, solo se minore all’importo del massimale minimo per legge (774.685,35 €), entro 30, 60 o 90 giorni a seconda dei casi, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti.
In caso il risarcimento sia superiore al massimale minimo di legge, il soggetto leso ha il diritto di richiedere il rimborso per la parte eccedente all’agenzia assicuratrice del conducente responsabile, sempre che questo sia assicurato per un massimale superiore.






