Coperture Accessorie

Spesso una lieve maggiorazione del premio può consentire di integrare la propria polizza con coperture accessorie molto utili.
Queste coperture vengono chiamate anche polizze rischi. Si tratta di contratti finalizzati alla copertura dei rischi non previsti dalla sottoscrizione della sola R.C. Auto.

È bene ricordare che, mentre la RC Auto è obbligatoria per tutti i veicoli a motore che desiderino circolare, le coperture accessorie sono facoltative.

Le compagnie assicurative non sempre prevedono o accettano queste coperture integrative e hanno il diritto di stabilire termini e modi di risarcimento; le coperture accessorie spesso prevedono una franchigia o indicano un limite massimo alla somma che può essere risarcita.


Il costo delle polizze accessorie viene calcolato sulla base del valore commerciale del veicolo assicurato, quindi ogni anno, per effetto della diminuzione di valore, diminuisce il premio stabilito.

Le coperture accessorie più comuni sono la polizza furto-incendio, la kasco, la polizza eventi atmosferici e le polizze personalizzate.


Eventi atmosferici

La polizza eventi atmosferici garantisce al soggetto assicurato un indennizzo per i danni riportati dall’autovettura in caso di calamità naturali quali, ad esempio, grandine, inondazioni, frane, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria e altro.
Solitamente sono compresi tutti i danni materiali conseguenti ad eventi naturali esclusi gli incendi ma, trattandosi di un’assicurazione accessoria facoltativa, ogni compagnia assicurativa potrà inserire nelle clausole contrattuali le casistiche e gli eventi che ritiene più idonei.

 
Cristalli e collisione

La polizza cristalli e collisione è volta a coprire le spese sostenute dall’assicurato per la riparazione e/o sostituzione dei cristalli del veicolo, ovvero parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali.

 

Personalizzazione della polizza

Spesso una modalità per incidere notevolmente sulla diminuzione del premio è personalizzare la propria polizza R.C. Auto integrandola con precise limitazioni. Generalmente le compagnie assicurative permettono di definire contrattualmente che solo due soggetti, identificati nelle clausole contrattuali, possano guidare la vettura, oppure che il conducente debba avere obbligatoriamente più di 25 anni e meno di 60. Lo svantaggio di queste clausole è che, qualora non venissero rispettate, al verificarsi di un sinistro la compagnia assicurativa potrà rivalersi sul contraente chiedendo rimborso degli indennizzi per danni causati a terzi.

 

Tutela giudiziaria

La garanzia di tutela è una polizza accessoria alla R.C. Auto finalizzata al rimborso delle spese giudiziali, stragiudiziali per l’intervento di tecnici e periti che proteggano l’interesse dell’assicurato coinvolto in un sinistro. La polizza si attiva nel caso in cui l’assicurato non riesca ad ottenere indennizzo dalla controparte colpevole oppure qualora l’assicurato risulti essere il responsabile civile di un sinistro e necessiti di una difesa legale.

 

Lesioni del conducente

La polizza lesioni o infortuni del conducente si applica nel caso in cui il conducente del veicolo coinvolto in un sinistro, indipendentemente dall’accertamento di responsabilità, riporti gravi lesioni che portino alla morte o all’ invalidità permanente. Stipulare questa polizza risulta più vantaggioso se le clausole contrattuali prevedono il rimborso delle spese di cura sostenute dall’assicurato.