Risarcimento Danni Terzo Trasportato
Il Codice delle assicurazioni disciplina all’articolo n.141 del codice delle assicurazioni il risarcimento del terzo trasportato, ovvero delle persone, al di fuori del conducente, presenti a bordo e coinvolte in un sinistro. Nell'articolo non si fa distinzione tra persone trasportate a titolo di cortesia, gratuito o oneroso.
L'articolo prevede che persone a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro possano chiedere il risarcimento dei danni subiti tramite procedura diretta, ovvero rivolgendosi alla compagnia assicurativa del conducente del veicolo stesso indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
L'impresa di assicurazione si vede comunque riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.






