Fondo Garanzia Vittime Strada

Il Fondo di garanzia per le vittime delle strada è un istituto, posto sotto il controllo del Ministero delle Attività produttive, regolato dalla legge n° 990 del 1969, volto a garantire il principio dell’obbligatorietà dell’assicurazione sulla responsabilità civile auto e i principi di sicurezza e solidarietà sociale.

Il Fondo è gestito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) attraverso un apposito Consiglio di Amministrazione ed ha lo scopo di risarcire i danni causati dai veicoli a motore nei seguenti casi:

  1. sinistri causati da veicoli o natanti non identificati: in questo caso l’indennizzo riguarda i soli danni riportati dalle persone;
  2. sinistri causati da veicoli non assicurati: in questo caso l’indennizzo riguarda i danni alle persone e, con una franchigia di 500 Euro, i danni alle cose;
  3. sinistri causati da veicoli assicurati con imprese che si trovino in stato fallimentare o vi vengano poste successivamente.

Inoltre, il Fondo provvede anche al risarcimento in caso di:

  1. sinistri causati da veicoli inviati in territorio italiano da un altro Stato dell’UE, avvenuti nell’arco di tempo tra l’accettazione della consegna del veicolo e i 30 giorni successivi;
  2. sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente al veicolo stesso.

Ogni indennizzo del Fondo, per sinistri verificatisi dopo il 1° maggio 1993, è sottoposto al massimale imposto per legge, pari a 774.685,35 €.
L'istruttoria e la liquidazione dei danni è di esclusiva competenza dell’impresa di assicurazione designata con decreto del Ministero dell’Industria, che viene individuata in base al luogo di accadimento. La liquidazione sostituisce quella da parte dell’assicuratore del soggetto responsabile; una volta eseguito il risarcimento, è compito del Fondo rimborsare le agenzie delle somme versate.

Sul sito della Consap è possibile consultare l’elenco delle agenzie designate per regione e provincia, valide per tre anni.