Secondo Veicolo

La legge n. 40 del 2007 (Riforma Bersani) ha stabilito che, in caso di stipula della polizza R.C. Auto del secondo veicolo, l’assicurato non debba ripartire dalla quattordicesima classe di merito, ma che la compagnia assicurativa lo assegni ad una classe pari a quella del veicolo già assicurato, sempre che si tratti di un veicolo della stessa tipologia, nei seguenti casi:

 

  • per assicurare la seconda autovettura;
  • per assicurare la seconda autovettura acquistata da un membro del proprio nucleo familiare o da convivente;
  • in caso di permuta dell’autovettura;
  • in caso di rottamazione dell’autovettura;
  • in caso di furto dell’autovettura;
  • in caso di consegna in conto vendita.