Bonus Malus
La cosiddetta formula bonus malus è il sistema maggiormente utilizzato dalle polizze R.C. Auto per il calcolo del premio annuale.
Essa prevede progressivi rincari o diminuzioni in base alla condotta di guida del contraente nel corso del periodo di osservazione, che inizia alla stipula del contratto e termina due mesi prima della scadenza.
Il sistema si basa sul rischio di provocare sinistri stradali che ogni assicurato corre ed è regolamentato dalla legge n. 990 del 1969 che stabilisce l’esistenza di 18 classi di merito.
La quattordicesima classe è quella di entrata, ma ogni compagnia di assicurazione ha la facoltà di stabilire proprie classi di merito interne.
Per favorire la compatibilità in caso di passaggio ad un’altra compagnia, l’Isvap ha istituito la classe di merito di conversione universale e ha prescritto che sull’attestato di rischio vengano riportate entrambe le classi: quella interna e la rispettiva conversione.
Il premio assicurativo viene determinato in base alla classe di merito di appartenenza dell’assicurato, premiando così gli automobilisti più prudenti che annualmente slittano a una classe superiore.
Viceversa, coloro che causano incidenti stradali, al rinnovo della polizza si vedranno assegnate due classi di merito più basse per ogni sinistro e una conseguente maggiorazione del premio.
Generalmente in caso di bonus, alla prima classe corrisponde una diminuzione del 50 % del premio, mentre in caso di malus alla diciottesima classe corrisponde una maggiorazione del 100 %.
Esiste una clausola contrattuale che permette di evitare il declassamento e prevede che l’assicurato rimborsi integralmente la compagnia assicurativa della somma liquidata a terzi per danni a cose e persone. Si tratta di una formula vantaggiosa solo in caso di danni lievi e risarcimenti poco cospicui.
Nel caso in cui il sinistro rientri nella Convenzione di Indennizzo Diretto l’assicurato, per conoscere l’importo del risarcimento, dovrà rivolgersi alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) la quale, una volta effettuato il rimborso, rilascerà apposito attestato per impedire la retrocessione della classe di merito.
In questo caso, l’assicuratore dovrà far pervenire presso il domicilio dell’assicurato, unitamente all’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, anche un documento che illustri il numero del sinistro, la data di accadimento, i nominativi delle parti coinvolte, le modalità da seguire per rivolgersi direttamente o tramite personale della compagnia assicurativa alla CONSAP, la nuova classe di merito interna e la corrispettiva conversione universale, cui verrà assegnato il contratto e l’eventuale maggiorazione del premio.
Se, invece, il risarcimento della compagnia di assicurazione a terzi non avvenisse tramite indennizzo diretto, allora l’assicurato dovrà rivolgersi alla compagnia stessa. In questo caso, l’assicuratore dovrà far pervenire presso il domicilio dell’assicurato, unitamente all’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, anche un documento che illustri il numero del sinistro, la data di accadimento, i nominativi delle parti coinvolte, l’importo dell’indennizzo e la data di pagamento, la nuova classe di merito interna e la corrispettiva conversione universale.






